Motivazione apparente nel rigetto del reclamo sul 41-bis (Cass. pen. Sez. I n. 32102 del 27.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento penitenziario differenziato, il Tribunale di sorveglianza che respinga il reclamo avverso il decreto di applicazione del regime ex art. 41-bis ord. pen. con una motivazione limitata alla ricognizione della legge e dei principi generali, priva di qualsiasi riferimento alle specificità del caso concreto, adotta un provvedimento affetto da motivazione apparente. La regola per cui la mancata risposta alle deduzioni difensive non integra di per sé vizio di legge presuppone che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non intrinsecamente fittizi. Quando invece il percorso logico si esaurisce in una sola frase riproponibile per qualsiasi altro esponente apicale di un gruppo criminale, la motivazione è priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità e l’ordinanza deve essere annullata con rinvio.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 12 marzo 2026, ha respinto il reclamo proposto da un detenuto avverso il decreto ministeriale di applicazione, nei suoi confronti, del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. Avverso tale provvedimento il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, articolando tre motivi.

Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l’ordinanza si risolvesse in una riproduzione acritica del decreto ministeriale, senza valutazione delle censure difensive. Con il secondo ha rilevato l’applicazione dei criteri propri della proroga a un provvedimento di prima applicazione. Con il terzo ha denunciato la violazione del principio di non colpevolezza, essendo il ruolo apicale del ricorrente desunto da procedimenti ancora in corso.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso, dichiarando fondato il primo motivo. L’ordinanza impugnata si articola in tre parti: la sintesi del decreto ministeriale, una descrizione generica del reclamo e le osservazioni del Tribunale, che costituiscono la motivazione in senso proprio.

Quest’ultima, osserva la Corte, si risolve in una mera ricognizione della legge applicabile e dei principi generali della materia, già formulati dalla giurisprudenza di legittimità. Il passaggio in cui il Tribunale trae le fila del percorso logico è costituito da una sola frase, peraltro priva di chiusura sintattica, che richiama l’attualità del clan e il ruolo apicale del detenuto in termini del tutto astratti.

Per la Corte una motivazione così costruita è priva di riferimenti al caso concreto e potrebbe essere riproposta tale e quale per qualsiasi altro provvedimento dello stesso tipo, emesso nei confronti di esponenti apicali di qualsiasi gruppo criminale organizzato, sostituendo il nome del ricorrente con quello di un altro sodale.

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui non integra violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione, l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione della difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. I n. 37351 del 2014).

Nel caso esaminato, tuttavia, tali dati non sono sufficienti, perché il percorso logico dell’ordinanza si esaurisce in una frase sola. La motivazione è dunque priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare soltanto apparente o non idonea a rendere comprensibile l’iter argomentativo del giudice di merito (Sez. I n. 48494 del 2004). L’ordinanza viene annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma; gli altri motivi restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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