Illegittimo il rimborso IVA per il sisma Abruzzo dopo la decisione della Commissione europea (Cass. civ. Sez. 5 n. 9266 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di aiuti di Stato concessi alle popolazioni colpite dal terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo, la disciplina di cui all’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011 è incompatibile con gli artt. 2, 206 e 273 della direttiva n. 2006/112/CE, come statuito dalla Corte di giustizia nell’ordinanza 18 marzo 2024, causa C-37/23. Detta disposizione, consentendo la restituzione del 60% dell’IVA versata, produceva l’effetto di far conservare ai soggetti passivi somme dovute all’erario, determinando una disparità di trattamento contraria al principio di neutralità fiscale. La sopravvenuta decisione definitiva della Commissione europea rende inammissibile la richiesta di sospensione del giudizio, mentre il riconoscimento del rimborso basato sulla norma interna incompatibile deve essere cassato, potendo il giudice di legittimità decidere nel merito. L’attività di libero professionista, quale quella di notaio, rientra nella nozione unionale di impresa.
Il Fatto
Una contribuente, esercente la professione di notaio, presentava istanza di rimborso dell’IVA versata per gli anni 2009 e 2010, nella misura del 60%, in forza dell’art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011, norma emanata a seguito del sisma che aveva colpito l’Abruzzo. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso avverso il silenzio-rifiuto, ma la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, accogliendo l’appello della contribuente, riconosceva la spettanza del rimborso. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, deducendo la violazione della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione, rigettandola sulla base del principio dell’impulso d’ufficio. La trattazione della causa, dopo la cessazione della causa di sospensione, può essere sollecitata con una mera comunicazione informale, non soggetta ai termini perentori. Inoltre, i motivi di ricorso volti alla sospensione del processo sono stati dichiarati inammissibili, essendo intervenuta la decisione definitiva della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14/08/2015, che ha dichiarato l’incompatibilità con il mercato interno delle misure agevolative, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la norma contrastante.
Nel merito, la Corte ha accolto il motivo concernente la violazione dell’art. 108 TFUE, richiamando la nozione unionale di impresa, che comprende qualsiasi entità eserciti un’attività economica, ivi incluse le libere professioni. La pronuncia ha evidenziato come la disciplina nazionale, riducendo l’IVA normalmente dovuta, consentisse ad alcuni soggetti passivi di conservare somme riscosse dal consumatore finale, in contrasto con i principi della direttiva IVA e con il principio di neutralità fiscale.
La Suprema Corte ha quindi enunciato il principio di diritto sull’incompatibilità dell’art. 33, comma 28, l. n. 183/2011 con gli artt. 2, 206 e 273 della direttiva n. 2006/112/CE, conformemente a quanto statuito dalla Corte di giustizia nell’ordinanza 18 marzo 2024, resa nel procedimento C-37/23. In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario.
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Nota della Redazione
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