Lavoro domestico escluso se la prestazione è resa a favore di terzi (Cass. civ. n. 24869/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoro domestico, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 339 del 1958, postula due requisiti: la prestazione deve essere resa presso il datore di lavoro e deve consistere in mansioni attinenti al funzionamento della vita familiare del datore medesimo. Il nesso funzionale con la vita familiare non può essere invocato quando la prestazione sia finalizzata al soddisfacimento dei bisogni di soggetti diversi dal datore di lavoro. La scissione tra datore di lavoro e beneficiario della prestazione altera la tipologia del rapporto, plasmato dal legislatore secondo caratteri di marcata specialità. In tal caso il regime contributivo speciale cede il passo all’obbligo di versare i contributi secondo le regole ordinarie. La valutazione del giudice di merito che escluda l’oggettiva incertezza ai fini della riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000 è sindacabile solo se non adeguatamente motivata.
Il Fatto
Una associazione impugnava in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Brescia che, confermando la pronuncia del Tribunale di Bergamo, aveva disconosciuto i rapporti di lavoro domestico dalla stessa stipulati, sulla base delle risultanze di un verbale unico di accertamento e notificazione, e aveva disatteso la richiesta di riduzione delle sanzioni civili. La Corte territoriale rilevava che il personale occupato prestava attività presso le abitazioni degli anziani assistiti o presso le strutture in cui gli stessi erano ricoverati, senza alcun rapporto di convivenza con l’associazione datrice. Difettava, dunque, un elemento imprescindibile del lavoro domestico: la prestazione non era resa presso il datore di lavoro né consisteva in mansioni correlate al funzionamento della sua vita familiare.
L’associazione articolava tre motivi: violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e della disciplina sul lavoro domestico; violazione dell’art. 116, commi 8, 9 e 15, della legge n. 388 del 2000; violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per la mancata ammissione delle prove. L’INPS resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il primo motivo. I giudici di merito avevano accertato, con valutazione di fatto non contestata, che il personale prestava l’attività presso le abitazioni o le strutture di ricovero degli anziani, senza convivenza con l’associazione. Su tali premesse, la qualificazione giuridica è corretta: la definizione normativa racchiusa nell’art. 1 della legge n. 339 del 1958 esige che la prestazione sia resa «presso lo stesso datore di lavoro» e per il funzionamento della sua vita familiare, come conferma l’art. 1 del d.P.R. n. 1403 del 1971, che riferisce le mansioni al contesto dell’abitazione del datore. La Corte ammette che la giurisprudenza ha incluso nell’ambito del lavoro domestico le prestazioni rese a favore di comunità unite da un’affectio diversa da quella familiare in senso stretto, ma anche tale più ampia esegesi postula una correlazione inscindibile tra le finalità della prestazione e il soddisfacimento dei bisogni personali del datore, non di un soggetto qualsiasi. La lettura proposta dalla ricorrente recide tale legame e finirebbe per collocare nel lavoro domestico un’attività professionale di reperimento di manodopera da destinare a lavori per terzi, alterando la tipologia speciale del rapporto e il connesso regime contributivo.
Il secondo motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha escluso l’oggettiva incertezza richiesta dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000 osservando che la disciplina del lavoro domestico è risalente e consolidata nel tempo anche a livello giurisprudenziale e amministrativo. A tale valutazione particolareggiata e coerente la ricorrente contrappone, in termini assertivi, un diverso coordinamento dei dati probatori, senza dimostrare il vizio motivazionale.
Il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte territoriale ha evidenziato la genericità e irrilevanza delle istanze istruttorie e delle deduzioni che le corredano, inidonee a scalfire le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva sull’uso della dizione «rimborso spese» per dissimulare la retribuzione delle ore di straordinario. Il ricorso omette di confrontarsi con tali rilievi e si limita a perorare in termini apodittici la lesione del diritto di difesa. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
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Nota della Redazione
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