Omessa pronuncia sui motivi di appello e legittimità degli accertamenti automatici delle violazioni del codice della strada (Cass. civ., Sez. II, n. 22122 del 27.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dei principi regolatori del giusto processo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è ammissibile solo se abbia carattere decisivo e rechi un effettivo pregiudizio a chi la denuncia. In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è legittimo l’accertamento postumo dell’infrazione mediante dispositivi di controllo, non essendo necessaria la presenza fisica dell’organo di polizia stradale, che si limita a prelevare e leggere i dati registrati dall’apparecchiatura. È illegittima la contestazione differita dell’attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa, ove l’installazione del dispositivo di rilevazione automatica non sia stata previamente autorizzata con delibera della Giunta comunale. Per la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici è sufficiente l’uso di apparecchi di video ripresa già autorizzati per il controllo dell’accesso alle zone a traffico limitato, senza necessità di ulteriore autorizzazione.

Il Fatto

Un automobilista, proprietario del veicolo con cui erano state commesse due distinte violazioni del codice della strada (attraversamento con luce rossa e transito in corsia riservata), proponeva opposizione avverso le relative ordinanze-ingiunzioni della Prefettura. Il Giudice di pace accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo le sanzioni al minimo edittale. In sede di appello, il Tribunale respingeva le doglianze del ricorrente, che contestava, tra l’altro, la legittimazione passiva del Comune, la nullità della notifica dei verbali e la validità degli accertamenti effettuati con dispositivi automatici in assenza dell’organo di polizia stradale e dei prescritti titoli autorizzativi. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. La Prefettura e il Comune non svolgevano difese.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel valutare i motivi di ricorso, ha innanzitutto dichiarato inammissibile la doglianza concernente la mancata estromissione del Comune dal giudizio di merito, rilevando che la nullità della sentenza è prevista per la mancata integrazione del contraddittorio e non per l’ipotesi opposta, difettando comunque il carattere decisivo della censura per la mancanza di un effettivo pregiudizio per il ricorrente, non condannato al rimborso delle spese in favore dell’ente.

Con riferimento alla notifica del verbale di accertamento, la Corte ha escluso la ricorrenza di una inesistenza giuridica della notifica stessa, rilevando che la nullità, seppure sussistente per essere stata la raccomandata spedita da un soggetto terzo e non da un appartenente all’Amministrazione, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, avendo l’interessato tempestivamente proposto ricorso al prefetto, rendendo applicabile l’art. 156 cod. proc. civ.

Quanto alla questione della presenza fisica dell’organo di polizia stradale, la Corte ha chiarito che l’accertamento è atto dell’organo stesso, del tutto distinto dalla mera registrazione effettuata dall’apparecchiatura, consistendo nella lettura dei dati dal supporto. La norma che richiede la gestione diretta degli apparecchi da parte degli organi di polizia non implica affatto la loro presenza fisica al momento della rilevazione, ma solo che siano essi a decidere ubicazione e tempi di funzionamento e a prelevare e leggere i dati. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata attestazione del titolo di detenzione delle apparecchiature, poiché l’eventuale contratto di noleggio non costituisce un elemento costitutivo del potere sanzionatorio, la cui invalidità non inficia la legittimità della sanzione.

La Corte ha, invece, ritenuto fondato il motivo relativo alla omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello. Il Tribunale non aveva esaminato la censura concernente la mancanza della delibera della Giunta comunale che autorizzasse l’installazione e il posizionamento dell’impianto semaforico di rilevazione automatica. Tale omissione è stata considerata rilevante, in quanto lo scrutinio del motivo avrebbe potuto essere decisivo, essendo illegittima la contestazione differita in assenza di tale atto amministrativo. Non è stata, invece, ritenuta decisiva l’omessa pronuncia sulla mancanza di autorizzazione ministeriale per il dispositivo che rileva la circolazione su corsia riservata, potendo essere utilizzati gli apparecchi già autorizzati per il controllo delle zone a traffico limitato senza necessità di ulteriore autorizzazione.

La Corte ha, pertanto, accolto il ricorso nei limiti precisati, cassando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale in diversa composizione per lo scrutinio del motivo di appello non esaminato, la cui decisione potrebbe condurre all’annullamento della sanzione per la violazione semaforica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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