Notifica a società estinta: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 15335 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Dopo la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l’iscrizione determina l’estinzione della società e la perdita della sua capacità di stare in giudizio, restando irrilevante l’esistenza di rapporti giuridici pendenti. Se l’estinzione interviene nella pendenza del giudizio e non è fatta constare nei modi di legge, si produce un evento interruttivo e l’impugnazione deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, quali successori. La stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale relativa al periodo d’imposta 2004, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento per maggior reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, e il medesimo atto al socio amministratore, in proprio, per la responsabilità solidale derivante dall’occultamento di attività sociali.
Nel corso del giudizio di primo grado sopravveniva il fallimento della società. La CTP di Firenze accoglieva parzialmente il ricorso. La C.T.R. della Toscana, con la sentenza impugnata, dichiarava la cessazione della materia del contendere quanto alla società fallita, per rinuncia dell’ufficio. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione; il controricorrente eccepiva l’inammissibilità del ricorso, in quanto indirizzato a società estinta.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità e la ritiene fondata. La società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 6.9.2013, nel corso del giudizio di secondo grado, ma l’evento non era stato fatto constare nei modi di legge. L’estinzione si è dunque verificata prima della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta a mezzo PEC il 15.9.2016.
Il Collegio richiama il consolidato indirizzo interpretativo sugli effetti processuali dell’estinzione societaria: ai sensi dell’art. 2495 c.c., l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l’estinzione, restando irrilevante la pendenza di rapporti giuridici. Sono citate, tra le altre, Cass. n. 23141 del 2014, Cass. n. 30342 del 2018 e Cass. n. 5605 del 2021.
La Corte precisa che il d.lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, recando disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate, non ha valenza interpretativa né efficacia retroattiva; il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione opera solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 o successivamente (Cass. n. 6743 del 2015, Cass. n. 11100 del 2017).
Da ciò deriva che la cancellazione priva la società della capacità di stare in giudizio e determina un evento interruttivo; se esso non è fatto constare, l’impugnazione deve essere indirizzata, a pena di inammissibilità, nei confronti dei soci, quali successori, perché la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio in cui l’evento è occorso (Cass. Sez. Un. n. 6070 del 2013; Cass. n. 28187 del 2013).
Il ricorso avrebbe pertanto dovuto essere notificato ai soci e non alla società in liquidazione. Su un distinto piano, la Corte osserva che, essendo pacifica l’acquiescenza dell’ufficio al rigetto del proprio appello incidentale, la notifica al controricorrente in proprio è avvenuta a mero scopo di litis denuntiatio, con conseguente irripetibilità delle spese (Cass. n. 8491 del 2023). Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.