Indeducibilità dei costi da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 7070 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti l’Agenzia delle entrate ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, potendo avvalersi di elementi indiziari e di presunzioni. Ove tale prova sia offerta, il contribuente è gravato dell’onere di dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione, che non può essere assolto mediante la mera esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture contabili e dei pagamenti.
I costi documentati da fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti sono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza, ai sensi dell’art. 109 TUIR e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, a prescindere dalla loro conformità solo formale ai requisiti previsti dalla legge. Al contribuente che contesti l’avviso di accertamento non è consentito sollecitare in sede di legittimità una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, essendo il relativo sindacato riservato al giudice del merito.
Il Fatto
La società contribuente era destinataria di un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2016, con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggiori IRES, IRAP ed IVA in conseguenza del disconoscimento di costi derivanti da operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. L’accertamento traeva origine da indagini della Guardia di finanza, che avevano delineato l’esistenza di una rete di società operanti nel settore edile, tutte riconducibili al medesimo soggetto, asservita alla realizzazione di attività frodatorie.
La sentenza di primo grado rigettava il ricorso della contribuente e la Corte di giustizia tributaria di II grado dell’Umbria confermava la decisione, evidenziando la mancanza di prova sull’effettività delle operazioni e la riconducibilità delle cessioni ad un sistema finalizzato a far figurare costi mai sostenuti. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, con i quali la contribuente denunciava la violazione del riparto degli oneri probatori e il travisamento dei fatti. I motivi sono stati dichiarati inammissibili, poiché la società si era limitata a sollecitare una nuova e più favorevole valutazione delle risultanze istruttorie, senza individuare una concreta violazione di legge né confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
La Corte ha rilevato come il giudice d’appello avesse effettuato un’analitica disamina del compendio fattuale, dimostrando che l’Ufficio aveva offerto la prova presuntiva dell’inesistenza delle operazioni. A fronte di tale prova, la contribuente non aveva assolto all’onere della controprova, non avendo indicato i bonifici o le modalità di pagamento effettuate né il loro collegamento alle fatture contestate.
Con riferimento al terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 109 TUIR, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, accertate dal giudice di merito, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per difetto di inerenza, a prescindere dalla regolarità formale della documentazione.
La Corte ha infine richiamato il consolidato principio per cui l’Agenzia delle entrate ha l’onere di provare l’inesistenza dell’operazione anche in forma indiziaria o presuntiva, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria dell’effettività, che non può risolversi nella mera esibizione della fattura. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.