La motivazione apparente rende nulla la sentenza dei giudici tributari (Cass. civ. Sez. 5 n. 16357 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione che determina la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, ricorre non solo quando la motivazione manchi del tutto ma anche quando sia meramente apparente. È apparente la motivazione che, dietro la parvenza di una giustificazione, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, risolvendosi in asserzioni apodittiche, tautologiche o illogiche. In particolare, è nulla la sentenza di appello che accolga i motivi di gravame qualificandoli genericamente come “pregevoli” senza illustrarne le ragioni di fondatezza, ovvero che fondi il proprio convincimento su un ragionamento deduttivo incongruo, attribuendo ai documenti un contenuto informativo oggettivamente diverso da quello effettivo. Il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di merito non è deducibile per la prima volta in cassazione, ma è impugnabile esclusivamente con il ricorso per revocazione.
Il Fatto
Una fondazione ecclesiastica impugnava un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, relativo a un complesso immobiliare composto da un’ala destinata a “Oasi di spiritualità” e da un’altra a “Casa di riposo per anziani e RSA”. La CTP accoglieva il ricorso, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, adita dal Comune, riformava la sentenza. La fondazione proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi vizi, tra cui la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina prioritariamente il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992. Il giudice di legittimità rammenta che la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha ridotto il sindacato sulla motivazione al “minimo costituzionale”, rendendo denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione dell’art. 111 Cost.: mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa.
Nel caso di specie, la CTR aveva affermato di procedere “unitariamente allo scrutinio dei motivi specifici di impugnazione”, ma aveva in realtà esaminato solo la questione concernente la prova dell’entità della retta corrisposta dagli ospiti della casa di riposo. Su tale punto, il giudice d’appello aveva ritenuto dimostrato il pagamento di una retta mensile da parte di tutti gli ospiti sulla scorta di un “Regolamento interno” privo di elementi di riferibilità alla struttura e di un’attestazione di pagamento datata 2016, con un ragionamento deduttivo ritenuto dalla Corte palesemente incongruo e illogico.
Quanto a tutti gli altri motivi di appello, la CTR si era limitata a qualificarli come “pregevoli, quindi meritevoli di accoglimento”. La Corte censura tale valutazione come “generica, onnicomprensiva e tautologica”, evidenziando che essa non spiega le ragioni della ritenuta fondatezza. Anche l’affermazione relativa alla mancanza di “riferimenti analitici sulla natura, sull’andamento e sui risultati economici della gestione” è valutata come del tutto scollegata da uno specifico motivo di impugnazione, non consentendo di comprendere la rilevanza causale delle omissioni rispetto all’accoglimento.
La Corte conclude che tali affermazioni integrano una motivazione meramente apparente, poiché non esplicitano l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione. Quanto al dedotto giudicato esterno, la Corte precisa che, formatosi nel corso del giudizio di secondo grado e non eccepito in quel grado, la sentenza difforme è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione.
L’accoglimento del primo motivo assorbe gli ulteriori motivi di ricorso. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame del merito e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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