Il mancato invio della denuncia Uniemens determina irregolarità contributiva sostanziale e preclude gli sgravi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8078 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1, commi 1175 e 1176, l. n. 296/2006, la regolarità contributiva costituisce requisito indefettibile per il godimento degli sgravi e benefici contributivi e non coincide con il mero adempimento dell’obbligazione contributiva. La verifica di regolarità, ex art. 3, comma 1, d.m. 30.1.2015, presuppone l’integrale rispetto degli adempimenti formali e periodici, ivi inclusa la trasmissione delle denunce Uniemens. Il mancato invio del flusso Uniemens, ancorché successivamente sanato, integra un inadempimento di natura sostanziale, in quanto impedisce all’ente previdenziale l’esercizio del controllo sulla corretta contribuzione, ed è pertanto ostativo al rilascio del DURC e alla fruizione delle agevolazioni contributive. Il DURC ha natura di atto di certazione e non di atto costitutivo del diritto.
Il Fatto
La società controricorrente aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito con cui l’INPS recuperava gli sgravi contributivi di cui alle l. n. 190/2014 e l. n. 208/2015 per il periodo agosto-novembre 2017. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione, ritenendo la società virtuosa avendo versato regolarmente i contributi. La Corte d’Appello di L’Aquila, rigettando il gravame dell’INPS, aveva confermato tale decisione, ritenendo che l’inadempimento relativo alla mancata trasmissione della denuncia Uniemens di maggio 2017 costituisse un mero onere formale irrilevante ai fini della regolarità contributiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’INPS, censurando l’interpretazione del giudice di merito circa la natura meramente formale dell’inadempimento. Il Collegio ha chiarito che la disciplina applicabile ratione temporis, di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, l. n. 296/2006, subordina gli sgravi al possesso del DURC, il cui rilascio dipende dalla correttezza degli adempimenti mensili e periodici, tra cui rientrano espressamente le denunce Uniemens.
La Corte ha escluso che l’invio tardivo del flusso Uniemens, avvenuto nel febbraio 2018 per il mese di maggio 2017 e dopo la scadenza del termine di regolarizzazione di quindici giorni concesso dall’INPS, potesse configurare una semplice irregolarità formale. Al contrario, tale omissione è stata qualificata come inadempimento sostanziale, poiché impedisce all’ente previdenziale di svolgere con celerità ed efficacia l’attività di controllo sulla regolarità dei versamenti. L’azione virtuosa del contribuente, pertanto, non si esaurisce nel pagamento dei contributi, ma richiede che lo stesso consenta la verifica di tale regolarità.
Ad ulteriore supporto, il Collegio ha richiamato il principio per cui il DURC non ha valore costitutivo ma è atto di certazione del rapporto previdenziale, come già affermato da Cass. n. 30273/2024. In modo simmetrico, se l’erroneo rilascio del DURC non legittima gli sgravi in assenza del presupposto sostanziale, analogamente gli sgravi non possono essere concessi quando l’assenza delle denunce impedisce all’ente ogni forma di controllo.
La decisione si pone in continuità con la recente Cass. n. 2678/2026, il cui percorso motivazionale è stato espressamente richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., che ha già affermato come il mancato inoltro delle denunce Uniemens generi irregolarità contributiva. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’opposizione all’avviso di addebito, dichiarando assorbito il ricorso incidentale sulle spese.
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Nota della Redazione
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