Abuso del regime del margine IVA: onere di prova del cessionario e ammissibilità di prove non richiamate in accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 19970 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, l’amministrazione finanziaria può produrre in giudizio documenti non richiamati nell’avviso di accertamento, purché il loro contenuto supporti le contestazioni già formulate e non comporti l’allegazione di nuovi fatti costitutivi, potendo l’ufficio avvalersi in corso di causa di ulteriore materiale probatorio a sostegno della pretesa. Costituisce vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il travisamento della lettura del fatto probatorio prospettata da una parte, allorché il giudice abbia erroneamente attribuito alla prova un contenuto inferiore a quello risultante dagli atti. Il regime del margine di cui all’art. 36 d.l. n. 41/1995 costituisce un regime speciale, facoltativo e derogatorio, di interpretazione restrittiva; qualora l’amministrazione contesti l’indebita fruizione del regime, grava sul cessionario l’onere di dimostrare la propria buona fede, non solo l’assenza di consapevolezza di partecipare a un’evasione, ma anche l’uso della diligenza massima esigibile da un operatore accorto per evitare il coinvolgimento in tali situazioni.
Il Fatto
In esito a una verifica avviata nel 2017, l’Agenzia delle Dogane di Cremona constatava che una società attiva nel commercio di autoveicoli avesse applicato indebitamente il regime del margine IVA su cessioni che, secondo i dati risultanti dal sistema VIES, costituivano operazioni intracomunitarie da parte dei cedenti tedeschi. Il processo verbale evidenziava che la contribuente aveva talora cancellato dalle fatture ricevute il riferimento alla non imponibilità, lasciando così aperta la possibilità di trattare la successiva cessione interna come operazione in regime del margine, e che ad ogni fattura era allegata una dichiarazione del fornitore in tal senso.
Sulla scorta di tali elementi, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione tutte le cessioni effettuate nell’anno con il regime del margine. Il ricorso della contribuente veniva accolto in primo grado e la sentenza era confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che riteneva le mail e le dichiarazioni dei fornitori idonee a dimostrare la correttezza dell’operato, escludendo il valore probatorio dei dati VIES e SCAC.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, censurando la sentenza impugnata sotto tre distinti profili. Con riferimento alla produzione documentale, ha chiarito che l’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 disciplina l’onere di motivazione dell’atto, che deve contenere l’indicazione dei fatti giustificativi della pretesa e la allegazione della documentazione richiamata di cui il contribuente non abbia conoscenza, mentre l’onere probatorio in giudizio segue le regole processuali di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Il combinato disposto consente all’ufficio di produrre in giudizio documenti non menzionati nell’avviso, quando il loro contenuto supporti le contestazioni già formulate senza introdurre nuovi fatti costitutivi.
Quanto ai dati risultanti dagli SCAC, la Corte ha ravvisato un’ipotesi di travisamento del fatto probatorio, poiché dalla motivazione emergeva che i documenti prodotti riguardavano tutte le operazioni intercorse con i fornitori tedeschi e non una sola fattura come affermato dal giudice di merito. Richiamando le Sezioni Unite n. 5792 del 2024, ha precisato che, quando il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Nel merito, la Corte ha enunciato i criteri di riparto dell’onere probatorio in materia di regime del margine, richiamando le Sezioni Unite n. 21105 del 2017. Il regime costituisce una deroga alla disciplina ordinaria e deve essere interpretato restrittivamente. Ne consegue che l’indebita applicazione non può fondarsi su una mera dichiarazione di intenti del contribuente o del suo dante causa, ma richiede che il cessionario dimostri la propria buona fede, avendo usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, con particolare riferimento all’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli per verificare se l’IVA sia stata assolta a monte.
La Corte ha quindi ritenuto che lo scambio di corrispondenza commerciale e le dichiarazioni dei fornitori, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., non siano sufficienti a integrare la prova liberatoria, occorrendo una nuova valutazione del giudice del rinvio alla luce dei principi enunciati. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui è demandata anche la decisione sulle spese.
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Nota della Redazione
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