Omessa pronuncia e rigetto implicito delle componenti negative del reddito (Cass. civ. Sez. V n. 747 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando, pur in mancanza di un’espressa statuizione su un motivo di impugnazione, la decisione adottata ne comporti necessariamente il rigetto; esso sussiste solo ove sia stata completamente omessa una decisione indispensabile alla soluzione del caso concreto. Il vizio di omessa pronuncia differisce dall’omessa motivazione, che presuppone l’esame della questione da parte del giudice di merito. La rideterminazione del reddito all’esito dell’esame nel merito dei motivi comporta rigetto implicito dell’eccezione del contribuente sulle componenti negative. Integra invece omessa motivazione la sentenza di appello che quantifichi l’Irpef e le addizionali senza alcuna argomentazione sulle componenti negative già dedotte in primo grado.
Il Fatto
Il contribuente ricorre in cassazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva parzialmente accolto il suo appello. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Caserta aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008, in assenza di dichiarazione, erano state recuperate Irpef e Irap.
Il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la deduzione dei costi dal reddito complessivo, la mancata valutazione della documentazione relativa ai componenti negativi e la compensazione delle spese di lite. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la prima censura del primo motivo, con cui il contribuente si duole dell’omessa pronuncia sulle componenti negative del reddito oggetto di specifica deduzione, e la dichiara infondata. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 7662 del 2020; Cass. n. 2153 del 2020; Cass. n. 1525 del 2019), il Collegio ribadisce che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto.
Tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. La Corte distingue poi il vizio di omessa pronuncia dal vizio di omessa motivazione, precisando che il secondo presuppone l’esame della questione da parte del giudice di merito, seppure con soluzione giuridicamente non corretta (Cass. n. 6150 del 2021).
Nel caso di specie, la rideterminazione del reddito all’esito dell’esame nel merito dei motivi comporta l’implicito rigetto dell’eccezione del contribuente in ordine alle componenti negative. Non vi è dunque stata omessa pronuncia, ma rigetto implicito della stessa.
La seconda censura del primo motivo è invece fondata, restando assorbito il secondo motivo. Il ricorrente aveva contestato l’atto impositivo sin dal primo grado, deducendo che l’Ufficio non aveva tenuto conto delle spese sostenute, da detrarre dal reddito complessivo, e aveva denunciato in appello l’omessa valutazione dei costi. La Commissione tributaria regionale, pur avendo escluso la debenza dell’Irap con statuizione coperta da giudicato interno, ha quantificato l’Irpef e le addizionali omettendo qualsiasi motivazione sulle componenti negative del reddito, già censurate in primo grado.
Resta assorbito anche il terzo motivo, relativo alle spese, sulle quali il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi in relazione all’esito globale del giudizio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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