Invalidità e maggiorazione contributiva: serve la domanda amministrativa specifica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 215 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74%, ai sensi dell’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, il diritto alla maggiorazione contributiva presuppone una specifica domanda amministrativa all’INPS. In assenza di tale domanda, non è proponibile un’azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un presupposto di fatto del diritto. Il ricorso diretto a ottenere il solo accertamento sanitario è pertanto inammissibile per difetto delle condizioni dell’azione, trattandosi di questione processuale che non richiede il preventivo contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente, a seguito di istanza amministrativa del 3.4.2023, veniva sottoposta a visita da apposita commissione medica INPS, che in data 18.5.2023 le riconosceva una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%, con decorrenza dalla data della domanda.
Dichiarandosi affetta da plurime patologie, la ricorrente invocava il riconoscimento dello status di invalida civile in misura almeno pari al 75%, ai fini della maggiorazione contributiva prevista dall’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. Con ricorso depositato il 15.11.2023 adiva la Corte dei conti, chiedendo in via istruttoria apposita CTU medico-legale. L’INPS, costituitasi, eccepiva in via preliminare l’improponibilità del ricorso per mancanza di specifica domanda amministrativa e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il giudice esamina in via preliminare e assorbente l’eccezione di inammissibilità per difetto di previa specifica domanda amministrativa. L’eccezione è fondata: dalla produzione in atti non risulta la prova che la ricorrente abbia presentato all’ente previdenziale una domanda diretta a conseguire i benefici di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000.
La Corte richiama il principio affermato dalla Cassazione: in assenza di un’espressa domanda amministrativa all’INPS per il riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici, non è proponibile un’azione di mero accertamento del grado di invalidità, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione, da accertarsi invece nella sua interezza (Cass. civ. ord. n. 25395/2016; Cass. civ. n. 9877/2019).
Nel caso concreto, la domanda amministrativa del 3.4.2023 non conteneva alcuna richiesta dei benefici contributivi, limitandosi a domandare l’accertamento dell’aggravamento della condizione sanitaria. Il dato è confermato dal parere medico-legale in atti, dal quale emerge che alla data della domanda la ricorrente godeva di un precedente riconoscimento dell’80%, percentuale già sufficiente per usufruire dei benefici, e che la successiva visita aveva rideterminato la percentuale al 67%.
Il giudice precisa infine che, trattandosi di questione processuale afferente alle condizioni dell’azione, rilevata d’ufficio, essa non necessita di essere sottoposta al contraddittorio delle parti ex art. 101 c.p.c. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l’assenza di pronuncia sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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