Omessa traduzione della sentenza all’imputato alloglotto è nullità intermedia (Cass. pen. Sez. VII n. 26113 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ove eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini dell’art. 180 cod. proc. pen., essa comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione. La medesima qualificazione vale per l’omessa traduzione del decreto di citazione in appello, quando riguarda l’avvertimento all’imputato che, non comparendo, sarà giudicato in assenza, ovvero quando manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti dell’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. Dedotte tardivamente, tali nullità non relative a nullità assolute non possono essere esaminate per la prima volta in cassazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente per il reato di furto aggravato. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, dolendosi, con il primo motivo, della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine all’omessa traduzione della sentenza di primo grado, del decreto di citazione in appello e della sentenza di secondo grado. Con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della lingua nel processo penale. Le censure sulla mancata traduzione non riguardano nullità assolute, ma nullità a regime intermedio, soggette al regime di deduzione e rilevabilità dell’art. 180 cod. proc. pen. Ne deriva che la loro prospettazione tardiva ne determina l’infondatezza manifesta.
Quanto alla sentenza di primo grado, il ricorrente avrebbe dovuto proporre uno specifico motivo d’appello. La giurisprudenza di legittimità richiamata — Sezioni Unite n. 38306 del 29.05.2025 — qualifica l’omessa traduzione come nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Se eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini dell’art. 180 cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice per la traduzione.
Analoga conclusione vale per il decreto di citazione in appello: la nullità andava eccepita in udienza prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. La stessa giurisprudenza precisa che essa ricorre in presenza dell’avvertimento all’imputato che, non comparendo, sarà giudicato in assenza, ovvero quando manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. La Corte rileva inoltre, sul piano fattuale, che il ricorrente parlava e comprendeva la lingua italiana.
Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio. Si deve avere riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico, come affermato da Sez. II n. 5049 del 22.12.2021. Nel caso concreto il valore della merce sottratta non può ritenersi tenue.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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