Omessa valutazione della memoria difensiva: nullità della convalida del D.A.Spo. (Cass. pen. Sez. III n. 39564 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del provvedimento del Questore che applica il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il Giudice per le indagini preliminari che ometta di esaminare la memoria difensiva depositata nei termini adotta un provvedimento nullo. L’omesso esame di una memoria difensiva non determina di per sé nullità, ma incide sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione quando introduce temi nuovi e questioni diverse da quelle già nella disponibilità del giudice, potenzialmente decisive. La nullità è deducibile in sede di legittimità e travolge l’atto di convalida per violazione del diritto di difesa, con conseguente dichiarazione di inefficacia del provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza.
Il Fatto
Il Questore aveva vietato a un tifoso di accedere agli stadi e a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, estendendo il divieto agli incontri disputati all’estero dalla nazionale e dalle squadre italiane. All’interessato era stato altresì imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria da quattro ore prima a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive, entro un raggio di mille metri dai luoghi interessati e dalle aree di sosta, transito e trasporto delle tifoserie.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento con ordinanza resa su modulo prestampato. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione, censurando l’assenza di motivazione in relazione alle doglianze contenute nella memoria depositata ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, legge n. 401/1989. La difesa assume di aver depositato la memoria entro le quarantotto ore dalla notifica, con rilievi sul merito, sui presupposti e sulla proporzionalità dell’obbligo quinquennale.
La Motivazione della Corte
La Corte accerta in via preliminare la correttezza del deposito. La memoria risulta depositata il 30 ottobre 2024 alle ore 14:31:08, con modalità telematica corretta ratione temporis, poiché solo a decorrere dal 1 gennaio 2025 i depositi presso l’ufficio del Giudice per le indagini preliminari devono effettuarsi tramite il Portale Servizi Telematici. La memoria era dunque inserita nel fascicolo e nella disponibilità del giudice.
Di essa, tuttavia, l’ordinanza di convalida non fa alcun cenno, né motiva in ordine alle doglianze difensive. Il percorso argomentativo del provvedimento si concentra sui soli presupposti astratti di applicabilità della misura ai recidivi amministrativi, prescindendo dal confronto con il fatto concreto e con le censure della difesa.
La Corte enuncia il principio applicabile: se l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina di per sé nullità, l’evenienza può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive. Richiama sul punto Sez. 1 n. 26536 del 24/06/2020.
In sede di legittimità, l’omesso esame della memoria è deducibile quando introduce temi nuovi e questioni diverse da quelle già nella disponibilità del giudice, potenzialmente decisive. Non sussiste invece omessa valutazione quando gli argomenti sviluppati siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, perché logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata. La Corte richiama Sez. 5 n. 5443 del 18/12/2020 e Sez. 3 n. 23097 del 08/05/2019.
Nel caso concreto la memoria aveva prospettato l’insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, l’errata valutazione sulla pericolosità e sulla recidiva amministrativa, nonché la mancata applicazione dell’obbligo nella misura minima di legge. Si tratta di questioni nuove e potenzialmente decisive, sulle quali il giudice è rimasto silente. Il ricorso è quindi fondato e l’ordinanza è annullata senza rinvio, con contestuale dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione.
Nota della Redazione
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