Conflitto di competenza e vis attractiva del reato distrettuale (Cass. pen. Sez. I n. 31245 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato compreso nel catalogo dei delitti di criminalità informatica di cui all’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. esercita una vis attractiva sui reati connessi, anche se più gravi, in deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale. Ai fini della determinazione della competenza occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato compreso nel catalogo. Ne consegue che, ove si proceda per uno di tali delitti e per altri a esso connessi, la competenza spetta al giudice del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente per il reato distrettuale. La deroga opera in modo assoluto ed esclusivo, sicché non rileva la maggiore gravità dei reati connessi.
Il Fatto
Il giudice per l’udienza preliminare di un tribunale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per una pluralità di soggetti imputati, tra gli altri, dei reati di associazione per delinquere, autoriciclaggio, accesso abusivo a sistemi informatici, truffa e falso, accoglieva l’eccezione difensiva e dichiarava la propria incompetenza territoriale, trasmettendo gli atti al pubblico ministero di altro tribunale. Riteneva, in particolare, che tutti i reati fossero avvinti da connessione teleologica ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e che il più risalente delitto di autoriciclaggio fosse stato perfezionato in luogo diverso da quello indicato nell’editto d’accusa.
Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale destinatario sollevava quindi conflitto negativo di competenza, rilevando che tra i reati contestati figura quello previsto e punito dall’art. 615 ter cod. pen., per il quale è prevista la competenza distrettuale. La questione approdava così dinanzi alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la sussistenza del conflitto, che qualifica come negativo ex art. 28 cod. proc. pen.: due giudici ricusano contemporaneamente la cognizione del medesimo fatto, determinando la situazione di stallo processuale la cui risoluzione è demandata alla Corte dalle norme successive.
Nel merito, la Corte richiama il disposto dell’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen., che attribuisce le funzioni inquirenti all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, e la previsione dell’art. 328, comma 1-quater, cod. proc. pen., che estende il medesimo criterio alle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice per l’udienza preliminare.
Su tali basi il Collegio ricostruisce il principio della vis attractiva già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando Sez. I n. 16123 del 12/11/2018, Rv. 276391 – 01: l’attribuzione delle funzioni inquirenti per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, cod. proc. pen. comporta una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza. Ove si proceda per uno qualsiasi di tali reati e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita la propria attrazione sugli altri, con la conseguenza che occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato compreso nel catalogo.
Applicando tale criterio, la Corte rileva che il delitto di cui all’art. 615 ter cod. pen. risulta contestato come commesso in un determinato luogo e in un preciso arco temporale, coincidente con il distretto del tribunale rimettente. Il conflitto va pertanto risolto nel senso indicato dal giudice che lo ha sollevato, dichiarandosi la competenza del tribunale del capoluogo del distretto, al quale gli atti vanno trasmessi per il prosieguo.
Nota della Redazione
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