Diffamazione, critica politica e mancata rinnovazione dell’esame dell’imputato (Cass. pen. Sez. V n. 8040 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l’esame dell’imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra nella più generale esigenza di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva e sussiste ove, nel giudizio di primo grado, l’imputato abbia reso dichiarazioni in causa propria e la valutazione probatoria dei due gradi di merito si fondi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità. Essa non è pertanto dovuta quando la valutazione dei giudici di merito si è incentrata su risultanze istruttorie diverse dalle dichiarazioni dell’imputato. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., anche se la prescrizione è maturata dopo la sentenza impugnata.
Il Fatto
La ricorrente era stata prosciolta dal Tribunale per diffamazione aggravata, perché il fatto non costituisce reato, avendo il giudice di primo grado ritenuto sussistente, almeno a livello putativo, la scriminante del diritto di critica. Le contestazioni riguardavano frasi pubblicate sul proprio profilo social e su un quotidiano, con cui si sosteneva che la società aggiudicataria di un appalto comunale per il servizio di scuolabus avesse omesso di riassumere il personale dell’impresa uscente e avesse assunto soggetti legati a esponenti politici.
La Corte di appello, accogliendo gli appelli delle parti civili e del pubblico ministero, aveva invece affermato la penale responsabilità della ricorrente, condannandola al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, resa necessaria dal ribaltamento della decisione assolutoria, e in particolare l’omesso esame dell’imputata. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la necessità di assumere l’esame dell’imputato presuppone che la valutazione probatoria dei due gradi di merito si basi sul significato delle sue dichiarazioni in causa propria o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità, come affermato in Sez. 3 n. 16131 del 2022, Sez. 5 n. 47794 del 2022 e Sez. 6 n. 27163 del 2022. Nel caso concreto, però, la valutazione dei giudici di merito si era incentrata su risultanze istruttorie diverse, non menzionate in alcuna delle due sentenze: il motivo è quindi manifestamente infondato.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava, ai sensi della lett. e), la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare la richiesta di rinvio a giudizio del Sindaco. La Corte ha rilevato che la ricorrente stessa ammetteva che tale documento era stato esaminato e ritenuto irrilevante perché successivo di circa un anno alla condotta. Il motivo, in realtà, censurava non l’omessa considerazione della prova, ma la sua valutazione: nel giudizio di legittimità sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, come affermato in Sez. 6 n. 5465 del 2021, Sez. 1 n. 42369 del 2006 e Sez. 6 n. 47204 del 2015. Il motivo è stato pertanto dichiarato inammissibile, anche per genericità.
Con il terzo motivo la ricorrente eccepiva la prescrizione del reato, consumato sino al 9 novembre 2016. La Corte ha osservato che il termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, scadeva il 9 maggio 2024, dunque dopo la sentenza di secondo grado: la Corte territoriale non aveva quindi errato nell’omettere il rilievo ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. Quanto alla maturazione successiva, la Corte ha richiamato Sez. Un. n. 32 del 2000, secondo cui l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude il rilievo delle cause di non punibilità. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese processuali, alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
Nota della Redazione
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