Omesso esame del documento e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. n. 19443 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. senza indicare il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” esso sia stato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività. Il ricorrente che lamenti l’omessa valutazione di un documento ha l’onere di produrlo, indicandone l’esatta collocazione processuale e trascrivendone o riassumendone il contenuto. L’omessa impugnazione di una delle rationes decidendi autonome e sufficienti a sorreggere la sentenza rende inammissibile la censura relativa alle altre, per difetto di interesse.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona dichiarò aperta la liquidazione giudiziale della società, ritenendo non assolta la prova del mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII a causa dell’inattendibilità dei bilanci depositati. La Corte d’Appello di Ancona rigettò il reclamo, confermando il giudizio di inattendibilità e aggiungendo che l’esposizione debitoria complessiva superava comunque il limite di € 500.000,00.
La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un documento da cui sarebbe risultato un debito verso l’Erario inferiore a quello prudenzialmente appostato in bilancio, con conseguente mancato superamento delle soglie dimensionali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto plurimi profili. In primo luogo, il motivo non rispettava il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mancando l’indicazione della documentazione, della minore dimensione del debito fiscale che ne sarebbe dovuta risultare e della dimostrazione che il ricalcolo avrebbe portato al di sotto della soglia dimensionale. Il ricorso si limitava a rinviare a un allegato, senza precisare da quali atti risultasse che la circostanza fosse stata oggetto di contraddittorio tra le parti.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la parte ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” della discussione tra le parti e la decisività del fatto. Ha altresì ribadito il consolidato orientamento per cui il ricorrente che deduca l’omessa valutazione di un documento ha il duplice onere di produrlo e di indicarne il contenuto, pena l’inammissibilità.
Ulteriore profilo di inammissibilità è stato ravvisato nella circostanza che il ricorso censurava solo una delle due rationes decidendi della sentenza impugnata: il giudice di appello aveva respinto il reclamo sia per il superamento del limite di € 500.000,00 sia per l’inattendibilità dei dati contabili, e la ricorrente non aveva svolto alcuna censura avverso il giudizio di inattendibilità. La Corte ha richiamato il principio per cui l’omessa impugnazione di una delle ragioni autonome rende inammissibile la censura relativa alle altre.
Infine, la Corte ha ritenuto destituita di fondamento la censura di contraddittorietà della sentenza, risultando dalla piana lettura del provvedimento che il giudice di appello non aveva riconosciuto l’idoneità dei bilanci a dimostrare la qualifica di impresa minore, ma si era limitato a richiamare i rilievi di inattendibilità. Con la dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende ai sensi degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c.
Nota della Redazione
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