Cartella esattoriale e preavviso di ipoteca: la notifica all’ente creditore va sempre effettuata presso l’Avvocatura dello Stato (Cass. civ. Sez. 3 n. 8634 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, il relativo giudizio costituisce un contenzioso ordinario, sicché l’atto introduttivo deve essere notificato all’ente effettivo titolare del credito presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 1 r.d. n. 1611/1933. La deroga prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 149/2015 non trova applicazione con riguardo alla Direzione Provinciale del Lavoro, articolazione interna del Ministero del Lavoro e non direttamente evocata in giudizio. Il giudice d’appello che rimetta la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. può regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio, purché abbia elementi sufficienti per attribuire l’irregolarità che ha determinato la rimessione. La costituzione dell’agente della riscossione con avvocato del libero foro nel giudizio di merito è legittima e sanifica ogni eventuale nullità della notifica del gravame.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione ai sensi dell’art. 22 legge n. 689/1981 e dell’art. 615 c.p.c. avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per un importo complessivo, ma limitatamente alla cartella di pagamento relativa a una sanzione amministrativa. L’atto introduttivo veniva notificato alla Direzione Provinciale del Lavoro, che non si costituiva, e all’agente della riscossione. Il Tribunale annullava la cartella per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello, sul gravame del Ministero, dichiarava la nullità della notificazione del ricorso introduttivo per essere stata eseguita presso la sede dell’ente e non presso l’Avvocatura dello Stato, e rimetteva la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel correggere la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., osserva che la Corte territoriale ha errato nell’inquadrare la vicenda come eccezione alla regola di cui all’art. 9 d.lgs. n. 149/2015, disposizione che attiene all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ente non evocato in giudizio. La notifica, invece, era stata effettuata alla Direzione Provinciale del Lavoro, articolazione del Ministero che aveva emesso l’ordinanza ingiunzione: la deroga non può quindi trovare applicazione.
La ragione assorbente, tuttavia, è altra. La controversia, pur qualificata dal ricorrente come duplice opposizione, attiene in realtà alla mera opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, che costituisce un giudizio contenzioso ordinario. Per tale giudizio vale la regola generale dell’art. 1 r.d. n. 1611/1933, sicché l’atto introduttivo avrebbe comunque dovuto essere notificato all’ente effettivo titolare del credito presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. La statuizione di nullità è pertanto conforme a diritto, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice d’appello.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c., poiché l’agente della riscossione si è regolarmente costituito nel giudizio d’appello con avvocato del libero foro, come consentito nel giudizio di merito, sanando ogni eventuale nullità. Quanto ai motivi sulle spese, la Corte richiama il principio per cui il giudice d’appello che rinvii la causa ex art. 354 c.p.c. deve provvedere sulle spese del secondo grado e può decidere anche su quelle del primo, ove abbia elementi per attribuire l’irregolarità.
Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la Corte partenopea aveva pertanto pieno titolo di regolare le spese di entrambi i gradi. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità stante l’incertezza sull’individuazione dell’ente effettivo creditore. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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