Sovranità su Trieste: difetto assoluto di giurisdizione (Cass. civ. Sez. I n. 23624/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le domande giudiziali volte a negare la sovranità dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, chiedendo al giudice ordinario di riconoscere l’esistenza di un’altra entità statuale e di inibire allo Stato italiano l’esercizio dell’imposizione fiscale e delle funzioni amministrative correlate in quel territorio, sono inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione. Esse, infatti, non comportano la delibazione di una posizione di diritto soggettivo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, mettendone in discussione, a monte, la definizione dei suoi confini territoriali o comunque il loro assetto, sindacato precluso a qualunque giudice.
Il Fatto
L’International Provisional Representative of Free Territory of Trieste e numerose altre persone fisiche e giuridiche, nonché associazioni, hanno convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Agenzia delle Entrate, chiedendo che venisse accertata la vigenza e la prevalenza del Trattato di Pace con l’Italia del 1947 e delle altre disposizioni internazionali relative al Territorio Libero di Trieste e che, conseguentemente, venisse dichiarato che l’ordinamento italiano non consente di applicare l’IVA alle cessioni di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nell’attuale Free Territory of Trieste, la cui amministrazione civile sarebbe subaffidata fiduciariamente al governo italiano.
Il Tribunale di Trieste e, in appello, la Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 410/2024, hanno rigettato le domande, dichiarando il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto le domande attoree erano volte a negare la sovranità stessa dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio e a riconoscere l’esistenza di un’altra entità statuale. Avverso tale sentenza, gli originari attori e intervenuti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I profili di critica illustrati dalla ricorrente – che contestavano le affermazioni della sentenza impugnata circa la mancata costituzione del Territorio Libero, il mancato riconoscimento internazionale, gli effetti del Memorandum di Londra del 1954 e del Trattato di Osimo del 1975 – sono stati ritenuti estranei al contenuto della decisione impugnata e, di conseguenza, inammissibili per carenza del requisito di necessaria riferibilità alla decisione impugnata ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte ha quindi esaminato l’unico profilo di critica effettivamente rivolto alla decisione, ossia il difetto assoluto di giurisdizione. Richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 8600/2022, la Corte ha ribadito che le domande giudiziali volte a negare la sovranità dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio, chiedendo al giudice ordinario di riconoscere l’esistenza di un’altra entità statuale e di inibire allo Stato italiano l’esercizio dell’imposizione fiscale e delle funzioni amministrative correlate in quel territorio, sono inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione. Esse, infatti, non comportano la delibazione di una posizione di diritto soggettivo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, mettendone in discussione, a monte, la definizione dei suoi confini territoriali o comunque il loro assetto, sindacato precluso a qualunque giudice.
La Corte ha altresì precisato che il principio secondo cui le convenzioni internazionali costituiscono un limite alla potestà legislativa dello Stato e non possono costituire oggetto di deroga da parte dell’autorità politica (Cass. Sez. U. n. 5992/2025) trova applicazione quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini, e non quando si richieda, come nella specie, non la delibazione di una posizione di diritto soggettivo, ma un sindacato sull’assetto dei confini territoriali dello Stato italiano, per farne discendere la constatazione dell’illegittimità in via generalizzata di un’imposizione tributaria su un ambito territoriale su cui la Repubblica italiana non avrebbe piena sovranità.
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