Omesso esame fatto decisivo e ricorso cassazione su liquidazione compenso curatori (Cass. civ. Sez. I n. 24374 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non si configura quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione gli accadimenti fattuali rilevanti, ancorché la motivazione non dia conto di tutte le risultanze istruttorie. La valutazione delle prove costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione del fatto non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio di omesso esame di un fatto storico controverso e decisivo. Il ricorrente che deduca tale vizio deve indicare con specificità il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulta esistente, il come e il quando tale fatto è stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, nel rispetto degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ.; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.

Il Fatto

Un professionista, già curatore di un fallimento e poi revocato dall’incarico, impugna per cassazione il decreto con cui il tribunale, in sede di rinvio, ha confermato la ripartizione del compenso complessivo fra lui e il curatore subentrato. Il primo curatore era stato sostituito e il rendiconto di ciascuno era stato approvato in tempi diversi; l’intero attivo della procedura era stato realizzato nel corso della gestione del secondo curatore.

Il giudice del rinvio aveva attribuito al curatore revocato la sola quota calcolata sul passivo accertato e al curatore subentrato quella calcolata sull’attivo realizzato. Il ricorrente censura il decreto per non avere il tribunale esplicitato quale peso avesse avuto, nella realizzazione dell’attivo, la proposizione delle domande di insinuazione da lui compiute, sostenendo che l’intero attivo derivasse da quelle domande.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo processuale. Il curatore fallimentare cessato dall’incarico che intenda impugnare per cassazione il provvedimento di liquidazione del compenso deve previamente chiedere al primo presidente della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità, la nomina di un curatore speciale del fallimento, essendo configurabile un potenziale conflitto d’interessi, atteso che il compenso è unico anche quando più professionisti si siano succeduti nell’incarico.

Nel caso concreto, però, la Corte rileva che, a fronte della definitiva determinazione del compenso, il conflitto è esclusivamente fra i due professionisti succedutisi nell’incarico. L’eccezione di inammissibilità del controricorrente non viene quindi accolta su questo punto e il ricorso è dichiarato ammissibile sul piano processuale.

Nel merito, i due motivi sono trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Il ricorrente, censurando le statuizioni del tribunale, ha in sostanza contestato la ricognizione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di rinvio, il quale aveva accertato che l’attività di realizzazione dell’attivo era integralmente riconducibile all’opera del curatore subentrato.

La Corte ribadisce che la valutazione delle prove è riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e che le sue conclusioni sulla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio quando i fatti rilevanti siano stati comunque presi in considerazione, ancorché la pronuncia non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e da Cass. n. 9253 del 2017.

Non basta lamentare la mancata valutazione di una o più emergenze istruttorie. Il ricorrente deve indicare con specificità i fatti storici controversi che il giudice ha omesso di esaminare, riproducendone la risultanza dalla pronuncia impugnata o da altro atto del giudizio ed allegando l’atto al ricorso. Nel caso in esame, il ricorrente ha del tutto omesso di illustrare, almeno nei tratti essenziali, l’effettiva risultanza del fatto invocato dal conto di gestione. I motivi, privi della necessaria specificità, sono quindi inammissibili e il ricorso è dichiarato tale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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