Motivazione apparente e notifica al difensore cancellato dall’albo nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 24376 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, l’art. 17 del d.lgs. n. 546/1992 prevale sulla norma codicistica dell’art. 170, primo comma, cod. proc. civ.: l’elezione di domicilio è solo eventuale e, anche se effettuata presso il difensore, non viene meno con l’estinzione del rapporto professionale o con la cancellazione dall’albo del domiciliatario, che conserva i poteri-doveri connessi alla funzione. È pertanto valida la notifica dell’atto di appello eseguita presso il domiciliatario cancellato dall’albo. È nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale che, priva dell’illustrazione delle censure dell’appellante, motivi per relationem mediante mera adesione alla decisione di primo grado: la motivazione apparente rende impossibile individuare il thema decidendum e integra error in procedendo.
Il Fatto
La commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’impugnazione proposta dal contribuente avverso avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2008-2011. Contro quella decisione gli eredi del contribuente, nel frattempo deceduto, propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Comune è rimasto intimato.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità, mai sanata, della notifica dell’atto di appello, effettuata presso il domicilio di un difensore già cancellatosi dall’albo. Con il secondo motivo lamentano la motivazione meramente apparente della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte richiama il principio, cui intende dare continuità, secondo cui nel processo tributario l’art. 17 del d.lgs. n. 546/1992 — che impone comunicazioni e notificazioni direttamente alla parte ove manchi l’elezione di domicilio — prevale sull’art. 170, primo comma, cod. proc. civ.. Ne deriva che l’elezione di domicilio è solo eventuale e può essere effettuata presso qualunque soggetto, non necessariamente presso il difensore.
Anche quando sia stata effettuata presso il difensore, l’elezione non viene meno per l’estinzione del rapporto professionale o per la cancellazione dall’albo del domiciliatario, che conserva i poteri-doveri connessi alla funzione, salvo diverse determinazioni desumibili dall’atto di elezione. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 20474 del 2011. Il vizio lamentato è dunque insussistente, restando irrilevante la intervenuta cancellazione dall’albo.
Il secondo motivo è fondato. Nel processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle, limitatasi a motivare per relationem mediante mera adesione alla decisione di primo grado: resta impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione. Richiama Sez. V n. 24452 del 2018.
La Corte ricorda poi che le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 hanno letto la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, denunciabile solo per anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile. Le Sezioni Unite n. 22232 del 2016 hanno precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
Tale nullità si è verificata nel caso di specie: la motivazione impugnata non consente di comprendere l’effettiva ratio decidendi rispetto agli specifici vizi dedotti, esaurendosi in formule di stile. La sentenza è dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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