Restituzione in termine e mutamento interpretativo sopravvenuto: nessuna efficacia retroattiva (Cass. pen. Sez. 1 n. 15604 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., postula la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, non ravvisabile nella libera scelta dell’imputato di allontanarsi dal territorio dello Stato. L’istituto di cui al comma 2.1 dell’art. 175 cod. proc. pen. non trova applicazione per l’imputato che non abbia assunto la veste di imputato assente nel giudizio di merito. Il sopravvenuto mutamento interpretativo (cd. overruling) favorevole all’imputato non può spiegare efficacia retroattiva su situazioni processuali già definite, né fondare la richiesta di restituzione in termine. L’emergere di un orientamento giurisprudenziale più favorevole, antecedente alla scadenza del termine per impugnare, esclude comunque il carattere di imprevedibilità del revirement.
Il Fatto
Con sentenza del 6 novembre 2023, il Tribunale in composizione monocratica aveva condannato l’imputato per i delitti di violazione di domicilio, furto in abitazione, lesioni personali e detenzione di stupefacenti. Il difensore, non avendo più contatti con l’assistito, allontanatosi dal territorio dello Stato, non propose appello, ritenendo necessario depositare, a pena di inammissibilità, una nuova dichiarazione o elezione di domicilio contestuale all’atto di impugnazione, secondo l’orientamento allora prevalente.
Il Giudice dell’esecuzione rigettò l’istanza di restituzione in termine, escludendo la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore e l’applicabilità della disciplina dell’imputato assente. Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 175 e 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. e lamentando l’illegittima applicazione retroattiva del principio affermato dalle Sezioni Unite, che aveva successivamente chiarito la sufficienza di una domiciliazione già presente in atti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha innanzitutto confermato la correttezza dell’esegesi dell’art. 175 cod. proc. pen. operata dal Giudice dell’esecuzione, rilevando che l’allontanamento volontario dal territorio dello Stato integra una libera determinazione dell’imputato, non riconducibile né al caso fortuito, inteso come evento imprevedibile e inevitabile, né alla forza maggiore, identificabile in un fatto cui non può opporsi una diversa volontà. Il ricorrente non può quindi dolersi di una scelta autonoma per invocare benefici processuali.
La Corte ha altresì escluso l’applicabilità dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. in quanto il ricorrente non aveva assunto la veste di imputato assente, avendo presenziato all’udienza del 20 gennaio 2020.
Quanto al nucleo centrale del ricorso, la Corte ha ritenuto l’idea dell’efficacia retroattiva del mutamento interpretativo favorevole “radicalmente eccentrica” rispetto ai principi del sistema processuale, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 230 del 2012. La possibilità di ravvisare un overruling imprevedibile è stata inoltre esclusa, poiché l’orientamento poi avallato dalle Sezioni Unite era già emerso nella giurisprudenza di legittimità con la sentenza Sez. 2, n. 8014 dell’11/01/2024, depositata il 22 febbraio 2024, in una data in cui il termine per impugnare non era ancora scaduto.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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