Particolare tenuità del fatto non deducibile per la prima volta in cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 29614 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata. Né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. È inoltre inammissibile, per genericità, il motivo che lamenti la natura meramente documentale degli accertamenti senza indicare gli aspetti dell’istruttoria ritenuti lacunosi o le risultanze ritenute inattendibili.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 26.01.2026, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova il 13.02.2023 nei confronti della ricorrente per i reati di cui agli artt. 2 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la mancata rilevazione d’ufficio, da parte del giudice di appello, della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., e l’omessa pronuncia sui motivi di gravame relativi alla natura meramente documentale degli accertamenti. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, il Collegio ha dato seguito al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se l’articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare sulla relativa causa di esclusione della punibilità.
Il riferimento è a Sez. 5 n. 4835 del 2021, richiamata in senso conforme da Sez. 7 ord. n. 24920 del 2026. Solo per completezza, la Corte ha evidenziato che alle medesime conclusioni si perverrebbe anche nella meno rigorosa prospettiva di Sez. 6 n. 5922 del 2023, che ammette la deducibilità del difetto di motivazione sull’omessa rilevazione ex officio della particolare tenuità del fatto a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione della causa proscioglitiva.
Nel caso concreto la difesa si è limitata a richiamare l’entità dell’evasione, evitando di confrontarsi con l’ulteriore condotta delittuosa di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alla quale i giudici di merito hanno concordemente ritenuto inverosimile la versione difensiva.
Anche il secondo motivo è inammissibile per genericità. La ricorrente ha lamentato la natura documentale delle verifiche senza precisare gli aspetti istruttori ritenuti lacunosi né le risultanze ritenute inattendibili. Il motivo evita ogni confronto critico con gli elementi valorizzati dalle sentenze di merito, da valutare congiuntamente secondo i principi in tema di “doppia conforme”. La Corte territoriale si era soffermata sugli elementi dimostrativi dell’inesistenza oggettiva delle fatture: la sede di produzione in un immobile ad uso abitativo, l’assenza di contratti di fornitura elettrica, l’unico dipendente, l’impossibilità di verifiche incrociate con i destinatari.
Ne è derivata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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