Omesso versamento IVA e correlazione tra accusa e sentenza (Cass. pen. Sez. III n. 37396 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tardiva trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, nel giudizio di appello svoltosi in forma cartolare, non integra di per sé nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi; il ricorrente che se ne dolga ha l’onere di allegare il concreto pregiudizio cagionato alle ragioni della difesa. La diversa qualificazione giuridica del fatto, da dichiarazione infedele a omesso versamento IVA di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto storico è descritto nel capo di imputazione e l’imputato si è trovato nella condizione concreta di difendersi sul suo oggetto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva condannato l’imputata alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, qualificazione data al fatto originariamente contestato come violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 74/2000. L’imputazione riguardava l’omesso versamento dell’IVA per un importo di poco inferiore a quattrocentomila euro, per l’anno di imposta 2018.

Avverso la decisione territoriale la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la nullità della sentenza per tardiva notificazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; il difetto di correlazione tra accusa e sentenza; l’omessa valutazione della crisi di liquidità ai fini dell’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo richiamando la giurisprudenza di legittimità che ha superato l’orientamento minoritario secondo cui la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa integra un’ipotesi di nullità a regime intermedio. Si è invece affermato che la tardiva trasmissione non configura di per sé violazione del diritto di difesa, in ragione del carattere tassativo delle nullità e dell’assenza di una sanzione processuale espressa.

Il ricorrente che deduca tale vizio deve pertanto allegare il concreto pregiudizio arrecato alle ragioni difensive. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a denunciare il ritardo, senza indicarne l’incidenza sull’esito del giudizio: il motivo è quindi infondato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ricostruisce il principio di correlazione tra accusa e sentenza, muovendo dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 16 del 19.06.1996. Per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da determinare incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio dei diritti della difesa. La verifica non si esaurisce nel confronto letterale tra contestazione e sentenza: la violazione è esclusa quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, è venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi sull’oggetto dell’imputazione.

La Corte richiama inoltre il principio secondo cui, ai fini del reato di omesso versamento dell’IVA, l’entità della somma dovuta è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente; la ratio della fattispecie punisce chi, riconosciutosi debitore verso l’Erario, non versa quanto ritenuto dovuto.

Nel caso in esame, il fatto descritto nell’originaria contestazione enucleava già tutti gli elementi del delitto di omesso versamento: l’indicazione nel Quadro VL dell’imposta dichiarata, dei versamenti periodici e del mancato versamento del saldo. La ricorrente, difendendosi nei due gradi di merito, aveva incentrato la propria strategia proprio sulla fattispecie di omesso versamento, allegando la crisi economica. Il motivo è pertanto infondato.

Il terzo motivo, meramente riproduttivo della censura sulla crisi di liquidità già disattesa dai giudici di merito, è inammissibile: la ricorrente non ha allegato idonea prova delle iniziative assunte per fronteggiare il debito tributario, risalente al 2019, in un contesto in cui la società era stata dichiarata fallita nel 2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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