Rescissione del giudicato: nomina del difensore non prova la conoscenza del processo (Cass. pen. Sez. VI n. 37382 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, la nomina del difensore di fiducia e l’elezione di domicilio presso di lui non integrano di per sé prova dell’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, né consentono di fondare su di esse giudizi presuntivi di volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo. Le situazioni previste dall’art. 420-bis cod. proc. pen. devono essere verificate in concreto, accertando il consolidarsi di un effettivo rapporto defensionale tra assistito e difensore. La clausola residuale della volontaria sottrazione implica condotte positive e comprovate, riferibili specificamente al processo, senza alcun automatismo.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con ordinanza del maggio 2025, aveva respinto l’istanza di rescissione del giudicato proposta dall’imputato avverso la sentenza di condanna emessa in sua assenza dal Tribunale di Arezzo nel maggio 2024. Il giudice dell’appello aveva ritenuto che la mancata conoscenza dello sviluppo del processo dovesse ascriversi a negligenza dell’imputato, avendo questi nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso di lui.
Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale si fosse basata su elementi formali e presuntivi, senza verificare l’effettiva conoscenza del processo. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha anzitutto premesso che la vicenda resta disciplinata dalla normativa previgente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022. La dichiarazione di assenza era intervenuta nell’aprile 2022 e trova applicazione la norma transitoria dell’art. 89 d.lgs. 150 cit., che mantiene in vigore le disposizioni anteriori, comprese quelle relative alla rescissione del giudicato.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte territoriale aveva respinto l’istanza muovendo dal fatto che l’imputato avesse eletto domicilio presso il difensore di fiducia, gravandolo di un dovere di diligenza informativa. Ma tale motivazione ha disatteso il consolidato orientamento secondo cui le situazioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen. non possono essere intese quali basi di giudizi presuntivi, ma devono in concreto suffragare la conclusione circa l’effettiva conoscenza del processo.
I giudici di legittimità richiamano sul punto le Sezioni Unite n. 23948 del 28.11.2019, secondo cui la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, quale clausola residuale, implica riferirsi a comprovate condotte positive, senza alcun automatismo. Applicando tale principio, la Corte d’appello ha omesso di riscontrare il consolidarsi di un effettivo rapporto defensionale tra il difensore e l’assistito.
Rileva la Corte che nomina ed elezione di domicilio risalivano a una fase diversa da quella propriamente processuale, cioè al momento dell’identificazione in fase di prime indagini, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., e che il difensore nominato non aveva partecipato ad alcuna udienza dibattimentale, essendo stato sempre sostituito da difensori d’ufficio. Inoltre, il periodo di sottoposizione a misura custodiale per altra causa, non notiziato al giudice, suggerisce sul piano sintomatico non già una volontaria sottrazione, bensì la mancata conoscenza della pendenza del processo.
Ne discende che risulta comprovato il presupposto dell’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, revocando la sentenza del Tribunale di Arezzo del maggio 2024, con trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il giudizio.
Nota della Redazione
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