Validità dell’avviso al difensore di fiducia non reperibile nella convalida dell’arresto (Cass. pen. Sez. 3 n. 16287 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida dell’arresto e di contestuale giudizio direttissimo, una volta accertata l’adeguatezza del mezzo di comunicazione utilizzato, con riguardo al tempo disponibile e all’assenza di strumenti alternativi, è irrilevante che il difensore di fiducia non abbia avuto conoscenza dell’avviso di fissazione dell’udienza. La speciale urgenza della procedura impone che, qualora il difensore di fiducia non risulti prontamente reperibile, il giudice designi un difensore d’ufficio senza dover esperire ulteriori tentativi di notifica. L’avviso può essere dato con qualunque modalità idonea, non essendo necessario il rispetto degli adempimenti previsti per il procedimento notificatorio ordinario. La mancata indicazione nel verbale di arresto dei mezzi con cui la polizia giudiziaria ha tentato il contatto non integra alcuna delle nullità previste dall’art. 178 cod. proc. pen., configurando una mera incompletezza documentale priva di conseguenze processuali.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 07/11/2025, ha convalidato l’arresto in flagranza del ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel verbale di arresto, redatto alle ore 3:30 presso il commissariato, l’indagato nominava un difensore di fiducia, indicato come non reperibile al momento del contatto.
Avverso l’ordinanza di convalida, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 349, 390, comma 2, e 391, comma 2, cod. proc. pen., lamentando l’omessa notifica dell’avviso di udienza al difensore di fiducia e la conseguente nullità assoluta del provvedimento, essendo stato nominato il difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, nella procedura di convalida, è sufficiente l’adeguatezza del mezzo usato per l’avviso, risultando irrilevante la mancata conoscenza da parte del difensore, in ragione della speciale urgenza che caratterizza il procedimento. Ha inoltre precisato che, ove il difensore di fiducia non sia prontamente reperibile, il giudice deve designare un difensore d’ufficio senza ulteriori tentativi di notifica, potendo l’avviso essere dato con qualunque modalità idonea.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che dal verbale di arresto emerge chiaramente la nomina del difensore di fiducia e il tentativo di contattarlo, risultato infruttuoso. Ha escluso che la mancata specificazione dei mezzi utilizzati dalla polizia giudiziaria possa inficiare la veridicità dell’asserto, non essendovi motivi per dubitare della correttezza di quanto documentato.
La Corte ha quindi affermato che la lacuna descrittiva sulle modalità del tentativo di contatto non è riconducibile a nessuno dei paradigmi di nullità previsti dall’art. 178 cod. proc. pen., né consente di desumere l’inveridicità dell’affermazione, risolvendosi in una semplice incompletezza del verbale, insuscettibile di produrre conseguenze processuali. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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