Riesame cautelare, i motivi nuovi sul riesame sono inammissibili (Cass. pen. Sez. III n. 3739 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il motivo di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame non può introdurre doglianze afferenti a punti della decisione diversi da quelli attaccati nell’originario atto di gravame, che solo individua e circoscrive l’effetto devolutivo dell’impugnazione; è quindi inammissibile, perché nuovo, il motivo che contesti la sussistenza, concretezza e attualità delle esigenze cautelari quando queste non siano state poste alla attenzione del tribunale del riesame. Nei procedimenti relativi a delitti per i quali non vige il regime speciale delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l’apprezzamento circa l’inidoneità della cautela domiciliare, anche con controllo a distanza, deve basarsi sull’esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell’inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell’esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applica al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il tribunale del riesame conferma l’ordinanza, accogliendo l’istanza proposta dall’indagato, che non contestava la gravità indiziaria ma soltanto le esigenze cautelari, ritenute presidiabili con la misura gradata degli arresti domiciliari.
Il ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla concretezza e attualità della pericolosità e all’inadeguatezza della misura domiciliare. Il Procuratore generale conclude per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce preliminarmente le tappe procedimentali, segnate da una prima ordinanza custodiale, dalla sua revoca per la mancata trasmissione degli atti entro i termini ex art. 27 cod. proc. pen. e dalla successiva applicazione della misura massima su nuova richiesta della procura competente.
Nel merito, il Collegio rileva che nessuna istanza ex art. 299 cod. proc. pen. risulta dedotta nel procedimento, restando così oscuro il rinvio a tale norma. Delimita poi l’orizzonte di ammissibilità delle censure: la gravità indiziaria, non sottoposta al tribunale del riesame, è improponibile in sede di legittimità.
Dalla lettera dell’ordinanza impugnata emerge che la difesa aveva discusso solo dell’adeguatezza della misura massima a contenere esigenze cautelari già ritenute concrete e attuali. Ne deriva l’inammissibilità di ogni motivo che investa la gravità indiziaria, la sussistenza, concretezza e attualità delle esigenze di cautela.
La Corte richiama sul punto Sez. 2 n. 9028 del 2014, Sez. 5 n. 28514 del 2014 e Sez. 6 n. 800 del 2012, secondo cui il motivo nuovo non può introdurre doglianze afferenti a punti diversi da quelli attaccati nell’originario atto di gravame. Resta allora esaminabile il solo profilo dell’art. 275 cod. proc. pen., che la Corte ritiene infondato.
Il tribunale del riesame ha valutato le modalità della condotta, l’inserimento del ricorrente in una rete di contatti e il suo profilo personale, motivando sulla persistenza delle esigenze cautelari e sull’inidoneità della custodia domestica, anche con presidio elettronico. La motivazione non è assente né apparente, e si colloca nel solco di Sez. U. n. 25932 del 2008 e di Sez. 3 n. 31022 del 2023. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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