Tardiva iscrizione nel registro degli indagati e inutilizzabilità degli atti (Cass. pen. Sez. III n. 37395 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tardiva iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato, avvenuta prima dell’entrata in vigore della disciplina di cui all’art. 335-quater cod. proc. pen., non comporta l’inutilizzabilità degli atti compiuti in altri procedimenti, poiché l’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione rientra nell’esclusiva valutazione del pubblico ministero ed è sottratto al sindacato del giudice. L’omesso deposito, presso l’autorità competente per il diverso procedimento, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni ivi disposte non ne determina l’inutilizzabilità, non essendo tale sanzione prevista dall’art. 270 cod. proc. pen. né rientrando tra quelle tassativamente stabilite dall’art. 271 cod. proc. pen. Il principio conserva validità anche dopo la sentenza della Corte cost. n. 336 del 2008 e le modifiche della legge n. 137/2023.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 13.11.2024, confermava la condanna dell’imputato, socio di maggioranza di una società, per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e art. 2 d.lgs. n. 74/2000. All’imputato si contestava di aver indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione relativa all’annualità 2014, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da una ditta individuale.

Il condannato ricorreva per cassazione con quattro motivi e un motivo aggiunto, deducendo la nullità per la tardiva iscrizione del suo nome nel registro degli indagati, l’inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altro procedimento, il malgoverno delle prove e il vizio di motivazione, il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e, infine, la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 con conseguente prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo ha osservato che la disciplina sull’accertamento della tempestività delle iscrizioni, oggi dettata dall’art. 335-quater cod. proc. pen., non si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del 30 dicembre 2022, a norma dell’art. 88-bis d.lgs. n. 150/2022. Trova quindi applicazione il regime previgente dell’art. 335 cod. proc. pen.

Da ciò deriva che il ritardo nell’iscrizione non comporta l’inutilizzabilità degli atti compiuti in altri procedimenti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’apprezzamento della tempestività rientra nell’esclusiva valutazione del pubblico ministero ed è sottratto al sindacato del giudice, ferma la configurabilità di responsabilità disciplinari o penali. I precedenti citati sono Sez. 6 n. 45843/2024, Sez. 5 n. 21866/2025, Sez. 1 n. 36918/2024 e le Sezioni Unite n. 40538/2009 e n. 16/2000.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento l’omesso deposito degli atti non ne determina l’inutilizzabilità, non rientrando tale sanzione tra quelle tassative dell’art. 271 cod. proc. pen. Il principio resta valido anche dopo la Corte cost. n. 336 del 2008, che ha ampliato i diritti della difesa senza incidere sul regime delle sanzioni processuali. La Corte ha richiamato Sez. 1 n. 49627/2023, oltre a Sez. 5 n. 4758/2015, Sez. 5 n. 1801/2015, Sez. 5 n. 14783/2009 e Sez. 6 n. 27042/2008.

Il terzo motivo è stato ritenuto fattuale e rivalutativo. La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il ruolo gestionale dell’imputato, socio di maggioranza, e l’utilizzo delle fatture, registrate in contabilità. Quanto alla qualificazione, la censura è stata giudicata eccentrica, poiché in dichiarazione non si indicano le fatture ma i costi. Infine, il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. è stato confermato, avendo la Corte di appello valorizzato la gravità del fatto in relazione alle modalità fraudolente di gestione della società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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