Affidamento in prova: valutazione attuale della personalità del condannato (Cass. pen. Sez. V n. 27633 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale postula il positivo accertamento delle condizioni idonee a realizzare il reinserimento del condannato e a prevenire la commissione di nuovi reati. A tal fine la natura e la gravità dei reati in espiazione, i precedenti penali, le pendenze giudiziarie e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza costituiscono solo il punto di partenza dell’analisi della personalità. Quest’ultima, tuttavia, non può prescindere dalla condotta tenuta successivamente e dall’attuale situazione del condannato, valutata in termini prognostici e dinamici. Il processo di revisione critica del reato deve essere quantomeno avviato, non essendo richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale. La motivazione del tribunale di sorveglianza che valorizzi l’esito negativo di un precedente affidamento e il mancato avvio della revisione critica resiste alle censure meramente rivalutative.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di una pena di sette anni di reclusione determinata con provvedimento di cumulo, proponeva istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza le aveva dichiarate inammissibili ai sensi dell’art. 58-quater, comma 7-bis, Ord. pen., rilevando che il condannato aveva già fruito in passato dell’affidamento per un reato in materia di stupefacenti e, dopo l’estinzione, era tornato a delinquere commettendo un reato della stessa specie, con applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
La Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullava tale ordinanza, rilevando che non risultava verificato se il precedente affidamento fosse stato concesso quando il condannato era già stato dichiarato recidivo, unica ipotesi in cui opera la preclusione. In sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza rigettava le istanze, valorizzando la gravità del reato, l’incompleta revisione critica e la mancata fruizione di permessi premio. Il condannato proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla cornice di principio in materia di misure alternative. La concessione dell’affidamento in prova richiede un giudizio prognostico che consideri una pluralità di indici predittivi. Tra questi rilevano la natura e la gravità dei reati in espiazione, i precedenti penali, le pendenze giudiziarie e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza, che costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità.
Tale analisi, però, non può mai prescindere dalla condotta successiva e dall’attuale situazione del condannato, essenziali per ponderare l’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e il pericolo di recidiva. Tra gli indicatori utilmente apprezzabili la Corte indica l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare e le buone prospettive di risocializzazione.
Quanto all’atteggiamento verso il reato, il processo di revisione critica deve essere quantomeno avviato, non essendo necessario il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale. Su questa base la Corte verifica l’operato del giudice di rinvio, che si è attenuto alla cornice di principio.
Il Tribunale ha valorizzato elementi di fatto non illogicamente apprezzati: l’esito negativo del precedente affidamento, seguito dalla commissione di nuovi reati, e il mancato avvio della revisione critica, emergente dalla relazione di sintesi. Soprattutto ha ritenuto prematura l’applicazione della più ampia misura alternativa, non avendo il condannato ancora fruito di permessi premio, che consentono di testare l’autocontrollo nel contesto esterno.
Le censure difensive assumono connotazione essenzialmente rivalutativa e non disarticolano il discorso giustificativo. Manifestamente infondati sono i motivi sul preteso richiamo all’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990: il provvedimento si riferisce in realtà all’art. 80 dell’ordinamento penitenziario, relativo all’osservazione della personalità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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