Inammissibile il ricorso sulla soglia di punibilità dell’omesso versamento IVA (Cass. pen. Sez. VII n. 23470 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è deducibile in sede di legittimità la censura che contesti il superamento della soglia di punibilità del reato di omesso versamento dell’IVA, poiché essa investe valutazione della prova e ricostruzione del fatto riservate al giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. Il mero prospetto riepilogativo allegato alla notizia di reato non smentisce la precisazione postuma dell’ufficio finanziario sul quantum dell’imposta non versata. Il dolo generico è integrato dalla conoscenza del superamento della soglia, desumibile dall’entità della dichiarazione e dall’esiguità del pagamento effettuato.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva condannato il ricorrente, quale legale rappresentante di una società, per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, per non aver versato l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2018.
Contro quella sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge sull’affermazione di responsabilità: a suo avviso non era stata superata la soglia di punibilità della fattispecie contestata, l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate non era corretto e difettava l’elemento soggettivo del reato.
La Motivazione della Corte
La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità. Essa investe, infatti, profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto che appartengono alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che il ricorrente, quale legale rappresentante della società, aveva omesso il versamento dell’IVA per importi superiori alla soglia di punibilità. L’ammontare del debito per l’anno di imposta 2018, come indicato dall’Agenzia delle Entrate, era pari a euro 336.988,00, secondo la originaria segnalazione.
A fronte di tale dato il ricorrente si limita a rappresentare l’apparente aporia emergente dalla segnalazione della notizia di reato, che a suo dire indicherebbe un debito tributario prossimo alla soglia. Egli non adduce però elementi di alcun tipo che smentiscano la precisazione postuma, quanto al conteggio dell’IVA non versata, effettuata dall’ufficio finanziario proprio su richiesta specifica del pubblico ministero. Il giudice territoriale ha inoltre osservato che il minor importo indicato dal ricorrente compare esclusivamente in un prospetto riepilogativo allegato alla notizia di reato, facente parte dell’invito alla definizione bonaria trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla società, e non assume quindi alcuna rilevanza.
Quanto all’elemento soggettivo, il giudice di appello ha affermato la sussistenza del dolo generico, in quanto il ricorrente era a conoscenza del superamento della soglia, avendo dichiarato un importo superiore e avendo effettuato il pagamento dell’IVA per una somma di gran lunga inferiore.
Stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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