Reddito di cittadinanza: dolo e insindacabilità del fatto in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 7286 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le censure che investono il dolo, la inoffensività del fatto, la concessione delle attenuanti e il trattamento sanzionatorio costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non rientrano nel numerus clausus delle doglianze deducibili in sede di legittimità. In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, la Corte di cassazione non può sindacare la ricostruzione della prova e la sussistenza dell’elemento soggettivo quando la motivazione del giudice di appello sia congrua, esauriente e dia conto dell’iter logico-giuridico seguito. La verifica della manifesta illogicità o della contraddittorietà della motivazione resta l’unico margine di controllo, restando insindacabili gli apprezzamenti di fatto che ne siano sorretti. Ne consegue la inammissibilità del ricorso che si limiti a riproporre profili di merito già esaminati e risolti dal giudice di secondo grado.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata per il reato di cui all’art. 7 D.L. 4 del 2019, in relazione alla omessa o falsa comunicazione di informazioni sul reddito personale, per non aver indicato alcun reddito da lavoro autonomo pur essendo titolare di partita IVA. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 21.03.2024, ha confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza del dolo e la inoffensività del fatto ai sensi dell’art. 49 cod. pen., il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., l’omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 61 n. 4 cod. pen., il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e la violazione dell’art. 175 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che tutte le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità. Esse investono, infatti, profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito.

Quanto al dolo, la Corte ha confermato la valutazione del giudice di appello, che aveva ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui la titolarità della partita IVA era stata rappresentata all’operatore del caf con l’allegazione della documentazione fiscale. I giudici di secondo grado hanno desunto la sussistenza dell’elemento soggettivo dal fatto che la ricorrente, in data 07.02.2020, aveva presentato la dichiarazione sostitutiva unica dichiarando un reddito complessivo pari a zero, sebbene nel 2019 avesse presentato dichiarazione dei redditi per euro 1247 e nel 2018 avesse compravenduto 23 autovetture con un guadagno di euro 7.979. La Corte ha altresì valorizzato la circostanza che la ricorrente, imprenditrice da circa dieci anni nel settore del commercio di autovetture usate, non potesse non comprendere la necessità di dichiarare la partita IVA.

La ricostruzione dei fatti è stata ritenuta precisa e circostanziata, fondata su una disamina completa delle risultanze processuali e su apprezzamenti non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. La Corte ha quindi escluso che le censure potessero essere qualificate come vizi motivazionali sindacabili in sede di legittimità.

Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alla circostanza attenuante del danno di lieve entità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte ha confermato il diniego in ragione degli importi indebitamente percepiti, pari a circa euro 15.000, nonostante l’incensuratezza della ricorrente. Anche le determinazioni sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute insindacabili, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all’assenza di qualunque resipiscenza, sintomatica di una capacità criminale non minimale, ostativa alla concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen.

La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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