Reddito di cittadinanza, residenza quinquennale e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 23474 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, il requisito della residenza in Italia per almeno cinque anni costituisce elemento costitutivo del diritto al beneficio e presuppone un radicamento stabile nel territorio, non essendo sufficiente la presenza per lavori saltuari e stagionali. Il relativo accertamento integra un profilo di valutazione della prova riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione ove la motivazione sia congrua ed esauriente. Ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., i criteri del primo comma sono cumulativi quanto al riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, essendo quest’ultimo precluso dalla valutazione negativa anche di uno soltanto di essi.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Palermo per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, per aver reso dichiarazioni false al fine di ottenere indebitamente il beneficio previsto dall’art. 3 del medesimo decreto. Propone ricorso per cassazione deducendo due motivi.

Con il primo motivo contesta la sussistenza del requisito della residenza quinquennale, sostenendo di essere in Italia fin dal 2015, come emergerebbe dalle dichiarazioni dei testi e non da una iscrizione anagrafica formale. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, osserva che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.

Nel caso concreto il giudice di appello ha ritenuto non raggiunta la prova della residenza stabile da cinque anni in Italia, poiché i testi hanno dichiarato che l’imputato si era recato in Italia per svolgere solo lavori saltuari, durante il periodo della vendemmia e per tempo limitato, facendo ritorno al paese d’origine al termine del lavoro, tanto da non aver bisogno di un alloggio né di una utenza telefonica italiana. La Corte ribadisce che il beneficio del reddito di cittadinanza presuppone uno stabile radicamento nel territorio italiano.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie. I criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego: l’applicazione della causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo dei criteri. Sul punto la Corte richiama Sez. VII n. 10481 del 19.01.2022, Sez. VI n. 55107 del 08.11.2018 e Sez. III n. 34151 del 18.06.2018.

Nel caso di specie il giudice di merito ha valorizzato il lasso di tempo in cui il ricorrente ha percepito il beneficio economico, da novembre 2020 a maggio 2021. Accertata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo Corte cost. n. 186 del 13.06.2000, alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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