Competenza alla convalida del trattenimento e controllo sul provvedimento espulsivo (Cass. pen. Sez. 1 n. 8139 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattenimento amministrativo dello straniero, la competenza a convalidare il provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza si determina in base al titolo giuridico del trattenimento e non alla qualifica soggettiva dello straniero. Se il trattenimento è disposto ai sensi dell’art. 6, 6-bis o 6-ter del d.lgs. n. 142/2015, la competenza spetta alla Corte di appello; se è disposto ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 per l’esecuzione dell’espulsione, la competenza spetta al Giudice di pace, anche quando lo straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata. Il giudice della convalida non può esercitare alcun sindacato sulla legittimità del provvedimento giurisdizionale di espulsione adottato dal magistrato di sorveglianza, potendo invece rilevare incidentalmente solo la manifesta illegittimità del provvedimento amministrativo di espulsione.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo aveva convalidato il trattenimento di uno straniero, disposto dal Questore ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142/2015, in un centro di permanenza per i rimpatri. Il trattenimento era stato attuato in esecuzione di un decreto di espulsione adottato dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 309/1990, previo decreto del Questore di Lucca convalidato dal Giudice di pace di Trapani. L’interessato aveva avanzato domanda di protezione internazionale, rigettata per manifesta infondatezza due giorni prima dell’adozione del provvedimento di trattenimento impugnato.

Avverso la convalida, il trattenuto proponeva ricorso per cassazione deducendo la nullità del provvedimento per incompetenza funzionale del giudice che lo aveva emesso e l’illegittimità del provvedimento di espulsione presupposto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso. Richiamando il precedente di Sez. 1, n. 36944 del 2025, ha precisato che la competenza alla convalida del trattenimento non dipende dalla qualifica di richiedente protezione dello straniero, ma dalla natura del trattenimento stesso. Trattandosi di trattenimento disposto ex art. 6 d.lgs. n. 142/2015, il giudice funzionalmente competente era unicamente la Corte di appello, a prescindere dall’eventuale intervenuto rigetto della domanda di protezione.

La Corte ha poi dichiarato inammissibile il motivo concernente l’illegittimità del provvedimento di espulsione adottato dal magistrato di sorveglianza, per violazione delle norme sul procedimento di accertamento della pericolosità. Tale provvedimento, avendo natura giurisdizionale, non costituiva il presupposto del trattenimento convalidato dalla Corte di appello, bensì del trattenimento primario pre-espulsivo, i cui effetti erano sospesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale.

La Suprema Corte ha chiarito che il controllo del giudice della convalida può estendersi, anche incidentalmente, alla verifica della manifesta illegittimità del provvedimento amministrativo di espulsione, quale indefettibile presupposto della privazione della libertà personale. Tale sindacato, tuttavia, non può riguardare il provvedimento giurisdizionale che ha applicato la misura di sicurezza dell’espulsione, la cui legittimità è garantita dal sistema delle impugnazioni.

Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposizione di omissione dei dati identificativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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