Reddito di cittadinanza: sufficienza della residenza quinquennale ma il falso resta punibile (Cass. pen. Sez. 3 n. 1082 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025, il requisito della residenza decennale deve ritenersi espunto dall’ordinamento, essendo sufficiente che il richiedente sia residente nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi. La declaratoria di illegittimità costituzionale, caducando un requisito di valenza generale, opera per tutti i cittadini, nazionali e stranieri, evitando una “discriminazione alla rovescia”. Deve, invece, escludersi che l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio, in difetto delle condizioni richieste dalla norma, possa escludere il dolo del reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, risolvendosi in un errore su legge penale, che non scrimina ai sensi dell’art. 5 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che aveva condannato l’imputata per i reati di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 e all’art. 316-ter cod. pen. per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza dal novembre 2020 al febbraio 2021, avendo dichiarato falsamente la propria residenza nel territorio dello Stato da oltre dieci anni, mentre vi era residente solo dal marzo 2018. Il giudice d’appello, ritenuto assorbito il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., aveva rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione, con sospensione condizionale. L’imputata ricorreva per cassazione deducendo l’erronea applicazione della norma incriminatrice per la mancata considerazione del suo stato di soggezione a un intermediario, che non le avrebbe fornito adeguata informativa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel dichiarare il ricorso infondato, ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come la questione della residenza decennale fosse stata oggetto di due rilevanti pronunce: la sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 luglio 2024 (cause riunite C-112/22 e C-223/22) e la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2025.

La Suprema Corte ha ripercorso il ragionamento della Consulta, la quale, prendendo le distanze dalla CGUE in ordine alla natura assistenziale della misura, ha evidenziato come il reddito di cittadinanza non sia una mera provvidenza, ma persegua obiettivi di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale. Su tali basi, la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole un requisito di radicamento territoriale, ma ha dichiarato l’illegittimità del termine decennale, ritenuto sproporzionato rispetto alla finalità di integrazione futura perseguita dalla misura, caducando il requisito; ne consegue la sufficienza della residenza quinquennale, come chiarito da Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025, richiamata dalla sentenza in commento.

Applicando tale principio al caso concreto, la Cassazione ha rilevato la persistente rilevanza penale della condotta contestata, posto che l’imputata, all’atto della domanda, non aveva maturato il requisito dei cinque anni di residenza, essendo immigrata dall’estero solo nel marzo 2018. La Corte ha quindi escluso che la difficoltà di comprendere la lingua e la burocrazia italiana, ovvero l’intervento di un intermediario (CAF), potesse assumere rilievo scriminante, in quanto l’errore circa la sussistenza dei requisiti di accesso al beneficio si risolve in un errore su legge penale, ai sensi dell’art. 5 cod. pen., che non esclude il dolo. La Corte ha, infine, valorizzato la circostanza che la falsa dichiarazione riguardasse un dato (la residenza) ampiamente noto all’imputata, la cui falsa rappresentazione non poteva essere addebitata all’intermediario. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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