Omicidio colposo e rischio elettivo non esonerano il garante consapevole del pericolo (Cass. pen. Sez. IV n. 6266 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di segnalare un pericolo per la sicurezza stradale ha portata generale e prescinde dalla conoscenza che il soggetto leso abbia della pericolosità del luogo. La natura palese o occulta del pericolo non incide sulla sussistenza dell’obbligo né sulla rilevanza causale dell’omissione, poiché l’accertamento del nesso causale non dipende dalla specifica conoscenza o esperienza della vittima e non esiste un modello di vittima cui è riservata la tutela penale. È errato in diritto qualificare il comportamento imprudente del soggetto leso come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. pen., quando tale condotta si inserisce nel medesimo percorso causale innescato dall’omessa segnalazione, senza introdurre un rischio nuovo e imprevedibile. Il cosiddetto rischio elettivo non esclude il rapporto di causalità ma semmai la colpa, e non può essere invocato quando alla vittima non sia imputabile la violazione di un espresso divieto né la disattenzione rispetto a un pericolo debitamente segnalato.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla morte di un uomo che, in sosta a bordo del proprio ciclomotore lungo un tratto di strada prospiciente il letto di un torrente, era stato travolto dalla piena improvvisa del corso d’acqua. Il Tribunale aveva assolto il direttore dell’area tecnica comunale, il sindaco pro tempore e il comandante della polizia municipale dall’omicidio colposo loro ascritto, per non aver commesso il fatto.
La Corte di appello di Catania aveva confermato l’assoluzione, qualificando la condotta della vittima, che si era volontariamente soffermata in un luogo di cui avrebbe potuto percepire la pericolosità, come causa sopravvenuta idonea a interrompere il nesso causale con le omissioni contestate. Le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 41, comma 2, 113 e 589 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte individua il thema decidendum non nella posizione di garanzia degli imputati né nella violazione delle regole cautelari, ma nella correttezza del ragionamento del giudice di appello sul rapporto tra rischio elettivo e nesso causale. Il Collegio muove dal rilievo che il codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione impongono ai soggetti obbligati alla manutenzione e all’apposizione della segnaletica regole di comportamento volte a rendere nota agli utenti l’esistenza di situazioni di pericolo.
I giudici di merito avevano accertato che la pericolosità del sito era nota all’amministrazione comunale, che sin dal 1992 aveva apposto cartelli di divieto di circolazione in caso di pioggia e che nel 1999 aveva segnalato al Genio civile i rischi derivanti dall’aumento della portata idrica. L’alveo del torrente, pur oggetto di incompleti lavori di rinaturalizzazione, era rimasto di fatto accessibile mediante un percorso carrabile, lungo il quale non vi era alcuna segnalazione che ne limitasse l’accesso.
La Corte richiama il principio secondo cui una strada è pubblica quando, a prescindere dalla denominazione e dall’inclusione negli elenchi comunali, sia assoggettata di fatto all’uso della collettività, i cui componenti ne usufruiscono uti cives. Da tale qualificazione discende l’obbligo di segnalazione del pericolo e la posizione di garanzia degli organi comunali, che non ha ad oggetto solo la manutenzione ma anche il controllo dello stato delle strade.
Il passaggio centrale concerne l’errore in diritto del giudice di appello. La Corte afferma che la conoscenza del pericolo da parte della vittima non esclude la violazione della regola cautelare che ne impone la segnalazione: il precetto ha portata generale e l’accertamento del nesso causale non dipende dall’esperienza del soggetto leso. Il comportamento imprudente si è inserito nel medesimo percorso causale innescato dall’omessa segnalazione, senza introdurre un rischio nuovo e imprevedibile.
Il Collegio censura altresì la qualificazione del rischio elettivo come causa sopravvenuta ex art. 41, comma 2, cod. pen.: si tratta di fattispecie che semmai esclude la colpa, riconducendo l’evento alla scelta consapevole del soggetto leso, ma non può operare quando alla vittima non sia imputabile la violazione di un espresso divieto. Il giudizio controfattuale, infine, va condotto ex ante sulla base dei poteri impeditivi concretamente riconducibili all’agente. La sentenza è pertanto annullata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.