Fatture per appalto simulato e somministrazione irregolare di manodopera (Cass. pen. Sez. III n. 25588 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel novero delle operazioni non realmente effettuate rientrano anche quelle giuridicamente inesistenti, cioè quelle con qualificazione giuridica diversa da quella reale. Il contratto di appalto di servizi che scherma una somministrazione irregolare di manodopera, vietata dal d.lgs. n. 276 del 2003, integra una simulazione relativa e la società che ne fruisce non ha diritto alla detrazione dei costi ai fini IVA, con la conseguenza che le relative fatture sono soggettivamente inesistenti. Integra quindi il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti l’indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi fondati su tali documenti. L’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis, comma 13, legge n. 212 del 2000 ha applicazione solo residuale e non è configurabile in presenza di condotte simulatorie o fraudolente.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena e confermato la condanna del ricorrente, quale legale rappresentante di una società, per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Nella dichiarazione relativa all’anno 2014 erano stati indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di dodici fatture per operazioni inesistenti, emesse da altra società.
Il condannato propone ricorso per cassazione con tre motivi: vizio di motivazione sull’accertamento della simulazione del contratto di appalto, mancata escussione di un numero congruo di lavoratori; liceità dell’operazione sotto il profilo dell’abuso del diritto; erronea determinazione della pena. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di operazione inesistente. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, essa ricorda che sono tali anche le fatture connesse a un negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, ossia le ipotesi di inesistenza giuridica per simulazione relativa (Sez. III n. 1996 del 2007; Sez. III n. 1998 del 2019). Più di recente si è affermato che rientrano tra le operazioni non realmente effettuate anche quelle giuridicamente inesistenti, con qualificazione giuridica diversa (Sez. III n. 5051 del 2025).
Applicando tale principio, il ricorso alla figura dell’appalto di servizi per occultare una somministrazione irregolare di manodopera dà luogo a una simulazione relativa, diretta a nascondere un contratto nullo. Le Sezioni civili hanno costantemente escluso il diritto alla detrazione dei costi ai fini IVA e IRAP (Sez. V n. 31720 del 2018; Sez. V n. 12807 del 2020; Sez. V n. 7440 del 2022). Le fatture riferite a siffatto appalto sono quindi connesse a un negozio apparente, con diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura (Sez. III n. 11633 del 2022; Sez. III n. 45114 del 2022).
Nel caso concreto i dipendenti svolgevano le mansioni presso la società committente pur risultando alle dipendenze di imprese subappaltatrici prive di effettiva organizzazione. Le dodici fatture avevano generato costi dedotti e un credito IVA non dovuto. La Corte esclude che l’omessa audizione di altri lavoratori rilevi, essendo la ricostruzione fondata sulla documentazione contabile, sull’esame della c.n.r., sugli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e sui verbali INPS, in modo non censurabile in sede di legittimità.
È manifestamente infondata anche la censura sull’abuso del diritto. L’istituto dell’art. 10-bis legge n. 212 del 2000 non è configurabile in presenza di condotte che integrino una diretta violazione di norme fiscali e ha applicazione solo residuale rispetto ai comportamenti simulatori o fraudolenti (Sez. III n. 35575 del 2016; Sez. III n. 38016 del 2017). Il ricorrente, del resto, non ha indicato vantaggi extrafiscali concreti.
Quanto alla pena, la Corte ricostruisce il calcolo del giudice di appello e ritiene il motivo infondato. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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