Confisca allargata e intestazione fittizia al terzo: onere probatorio e quota (Cass. pen. Sez. I n. 10780 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca allargata di cui all’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale non opera quando il cespite sequestrato sia formalmente intestato a un terzo che si assume fittizio interposto del condannato. In tal caso incombe sull’accusa l’onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata dallo stesso, da valutarsi con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti. Ove il condannato abbia contribuito solo in parte all’acquisto, il bene non può ritenersi nella sua integrale disponibilità e la confisca non può essere disposta per l’intero, ma solo per la quota corrispondente all’entità del contributo fornito. La valutazione sulla sproporzione, se congruamente motivata con parametri verificabili e preceduta da un adeguato confronto con le deduzioni difensive, non è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una condanna definitiva per partecipazione ad associazione mafiosa. In sede esecutiva viene disposto il sequestro a fini di confisca di alcuni immobili, poi colpiti da provvedimento ablatorio. Il condannato e la moglie, terza interessata, propongono opposizione.

Dopo un primo rigetto e un annullamento con rinvio, la Corte d’Assise d’Appello, decidendo in sede di rinvio, ricostruisce la situazione patrimoniale del nucleo familiare e conferma la confisca. Avverso tale ordinanza i due propongono ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 e 627 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta separatamente le due posizioni. Quanto alla terza intestataria, richiama il principio secondo cui la presunzione relativa di illecita accumulazione non opera quando il bene sia formalmente intestato a un terzo asserito fittizio: grava sull’accusa l’onere di provare la sproporzione dei beni rispetto al reddito del terzo, da valutare al momento dei singoli acquisti (Sez. V n. 53449 del 16.10.2018; Sez. V n. 13084 del 06.03.2017).

Il giudice di rinvio ha ritenuto implausibile che, prima degli acquisti, fosse disponibile un risparmio familiare, esaurendosi le entrate nell’ordinario fabbisogno. Su questa base ha qualificato l’intestataria come fittizia, prestatasi a figurare titolare per preservare il coniuge dal rischio di ablazione. Ha inoltre escluso l’ipotesi di una confisca parziale, sul presupposto che per gli acquisti fossero state impiegate interamente risorse di provenienza illecita, richiamando il principio della confisca limitata alla quota corrispondente al contributo del condannato (Sez. I n. 35762 del 04.06.2019).

Quanto alla posizione del condannato, la Corte conferma la congruità del ragionamento. Le somme percepite a titolo di risarcimento per il decesso di congiunti, pur lecite, sono state ritenute verosimilmente impiegate per il sostentamento familiare, anche in ragione dell’assenza di altre entrate nel medesimo periodo e del reddito della moglie, rapportato alla soglia di povertà individuata dall’Istat.

Accertata la sproporzione, opera la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione, superabile dall’interessato solo con specifiche e verificate allegazioni sulla legittima provenienza del bene (Sez. II n. 43387 dell’08.10.2019; Sez. IV n. 51331 del 13.09.2018). La giustificazione deve consistere nella prova positiva della liceità, non in quella negativa della non provenienza dal reato (Sez. I n. 54156 del 27.04.2018). La tesi dell’acconto versato dal padre mediante effetti cambiari è stata correttamente esclusa, risultando dall’atto notarile un pagamento in contanti.

La motivazione è dunque esente da censure: in tema di confisca allargata non è sindacabile in legittimità la valutazione sulla sproporzione, ove congruamente motivata con parametri verificabili e preceduta da un adeguato confronto con le deduzioni difensive (Sez. III n. 1555 del 21.09.2021). Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *