Censura sulla pena non sindacabile se motivazione non illogica (Cass. pen. Sez. 3 n. 12081 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. La motivazione che dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni per cui la pena massima è ritenuta proporzionata alla gravità del fatto e ai criteri dell’art. 133 cod. pen. è idonea a sottrarre la statuizione al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato con cui l’imputata era stata condannata per il reato di cui all’art. 14, comma 10, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 alla pena di mesi sei di arresto, pari al massimo edittale. Nel giudizio di merito era stata rigettata sia l’istanza di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sia la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputata ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con un unico motivo, la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa l’eccessività della pena, quantificata nel massimo edittale, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e 27, comma 3, Cost.. In particolare, deduceva che la Corte territoriale, soffermandosi solo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non si era pronunciata sulla congruità della sanzione.
La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata. Dall’esame della sentenza impugnata emergeva che il giudice di appello non si era limitato a una valutazione astratta del motivo, ma aveva argomentato la proporzionalità della pena massima, richiamando la reiterazione della condotta illecita, la consapevole inosservanza del provvedimento amministrativo, l’elevata incidenza del lavoro irregolare e l’assenza di condotte riparatorie. Tale motivazione, inoltre, si raccordava con quella relativa al rigetto dell’istanza di non punibilità, fondata sulla particolare gravità della violazione, commessa impiegando una percentuale di lavoratori irregolari superiore all’80% e proseguita nonostante due controlli.
Quanto alla congruità della sanzione, la Corte ha rammentato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione quando la determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da motivazione sufficiente (richiamando Sez. 5, n. 5582 del 2013). Nella specie, la Corte territoriale aveva spiegato le ragioni per cui la pena massima fosse congrua, sicché la censura si risolveva in una critica al merito della valutazione, non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice