Liberazione condizionale: ravvedimento non è sola buona condotta (Cass. pen. Sez. I n. 5045 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto del sicuro ravvedimento richiesto dall’art. 176, primo comma, cod. pen. per l’ammissione alla liberazione condizionale non si esaurisce nella regolare condotta tenuta in carcere, necessaria per fruire dei benefici penitenziari, ma postula comportamenti positivi dai quali desumere l’abbandono delle scelte criminali. Assume particolare significato, in questa valutazione, la fattiva volontà del condannato di eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato, che, in caso di indisponibilità di sufficienti risorse economiche, può estrinsecarsi in atti e comportamenti di concreta apertura e disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime. Il giudizio prognostico deve fondarsi sul complesso dei comportamenti esteriorizzati durante l’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare una convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali. Il requisito dell’adempimento delle obbligazioni civili resta autonomo e ulteriore rispetto alla valutazione sul ravvedimento.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di liberazione condizionale avanzata nell’interesse di una detenuta condannata per reati di stampo mafioso e altro. Il Collegio ha ritenuto ammissibile l’istanza in forza di una precedente ordinanza del 2016, con cui era stata accertata l’impossibilità di collaborazione ai sensi dell’art. 58-ter Ord. pen.
Nel merito, il Tribunale ha osservato che, a prescindere dal mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato e dalla omessa allegazione di elementi a conferma della impossibilità di provvedervi, non sussistevano elementi per ritenere il sicuro ravvedimento. Rilevavano il ruolo non secondario rivestito dalla condannata nelle vicende sfociate nella condanna e la tendenza, nei colloqui con gli operatori, ad attribuire ogni responsabilità a un familiare. La condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la nozione consolidata di ravvedimento, che comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante l’esecuzione della pena. Tali comportamenti devono essere obiettivamente idonei a dimostrare la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a fondare un serio e ragionevole giudizio prognostico di conformazione futura della condotta di vita all’osservanza delle leggi violate. Vengono citate, in proposito, Sez. I n. 19818 del 2021 e Sez. I n. 34946 del 2012.
Il Collegio precisa che il presupposto del sicuro ravvedimento non si identifica con la sola buona condotta, necessaria per accedere ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario. Esso implica comportamenti positivi dai quali desumere l’abbandono delle scelte criminali, tra i quali assume particolare rilievo la fattiva volontà di eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato, come chiarito da Sez. I n. 486 del 2016 e Sez. I n. 45042 del 2014. In caso di indisponibilità di sufficienti risorse economiche, tale volontà può concretizzarsi in atti e comportamenti di concreta apertura e disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime.
Applicando tali canoni, la Corte rileva che il Tribunale si è conformato ai richiamati criteri. La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta adeguata e non contraddittoria e poggia sul rilievo che la condannata, pur avendo serbato regolare condotta in carcere, non ha portato a compimento un serio processo di revisione critica rispetto ai gravi reati accertati in via definitiva. Le risultanze dell’osservazione della personalità evidenziano, infatti, una rappresentazione dei fatti che attribuisce a un familiare il coinvolgimento, mentre dalla lettura della sentenza di condanna emerge un ruolo non secondario e un’iniziativa autonoma, mantenuta anche dopo l’arresto del congiunto.
Il Tribunale ha quindi ritenuto, in modo non manifestamente illogico, che la condannata non possa dirsi soggetto sicuramente ravveduto. Il ricorso, fondato su obiezioni inidonee a evidenziare il dedotto vizio motivazionale e volto a sollecitare una lettura alternativa degli elementi processuali, è stato dichiarato infondato. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 176 c.p. – Liberazione condizionale
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso