Inammissibile il ricorso che ripropone doglianze di fatto già vagliate (Cass. pen. Sez. VII n. 28380 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si sostanzia nella mera riproduzione di doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate dal giudice di appello con motivazione immune da manifesta illogicità e contraddittorietà. La causa di giustificazione putativa di cui all’art. 393-bis cod. pen. sussiste solo in presenza di un effettivo errore sul fatto, che deve fondarsi non su un mero criterio soggettivo, ma su dati fattuali concreti che l’imputato ha l’onere di allegare. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è sorretto da motivazione puntuale, che valorizza la gravità della condotta e i precedenti penali, operando il divieto di prevalenza ex art. 69, comma 4, cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Bologna, che ha confermato la responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. La condotta contestata consiste in minacce verbali, esplicite e gravi, rivolte agli agenti operanti.

Avverso la sentenza il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza della responsabilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l’operatività della causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen. e vizi inerenti al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego dell’art. 131-bis cod. pen. e al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII rileva anzitutto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti dalla mera riproduzione di doglianze in punto di fatto, già esaminate dalla Corte di appello con motivazione immune da manifesta illogicità e contraddittorietà. Il ricorso non introduce dunque censure effettivamente riconducibili ai vizi di legittimità.

Quanto alla responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., la doglianza è manifestamente infondata: la sentenza impugnata tratteggia, sulla base delle prove assunte, una condotta aggressiva del ricorrente, caratterizzata da minacce verbali esplicite e gravi nei confronti degli agenti.

Con riguardo alla causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen., la Corte distrettuale ha correttamente escluso la sua operatività. La forma putativa richiede un effettivo errore sul fatto, che deve basarsi su dati fattuali concreti — e non su un mero criterio soggettivo — che l’imputato ha l’onere di allegare; evenienza non verificatasi. La Corte richiama sul punto Sez. 6, n. 22903 del 01/02/2023, Rv. 284727-02.

Infine, quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, la Corte del merito ha disatteso con motivazione puntuale la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., fondandola sulla gravità della condotta, letta alla luce dei precedenti penali dell’imputato. Ha inoltre ritenuto di non valutare in termini di prevalenza, rispetto alla recidiva anche reiterata, le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, operando il diniego normativo previsto dall’art. 69, comma 4, cod. pen. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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