Attenuante del concorso causale della vittima e interessi delle parti civili (Cass. pen. Sez. IV n. 4153 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante prevista dall’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. opera esclusivamente sul piano della moderazione del trattamento sanzionatorio, in ragione della ricorrenza di fattori materiali ulteriori rispetto alla condotta del conducente, senza incidere sulla graduazione delle colpe concorrenti. Ne consegue che la parte civile è priva di interesse all’impugnazione avverso la statuizione che riconosca tale attenuante, poiché il relativo accertamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. Il giudice civile non è pertanto vincolato a seguire l’iter argomentativo del giudice penale in ordine al contributo causale della persona offesa. È inammissibile, invece, il ricorso dell’imputato che, senza confrontarsi con la motivazione, solleciti una diversa lettura del compendio probatorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha rideterminato in termini più favorevoli la pena inflitta all’imputato, riconosciuto colpevole di omicidio stradale plurimo e di lesioni stradali gravi a seguito di un sinistro verificatosi in un comune pugliese. Il giudice distrettuale ha confermato il riconoscimento della circostanza attenuante del concorso causale della persona offesa, contenendo la riduzione di pena nei limiti di un quarto.

La Corte territoriale ha inoltre respinto gli appelli delle parti civili, che contestavano il riconoscimento del contributo causale della persona offesa nella determinazione del sinistro. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, separatamente, la difesa dell’imputato e le difese delle parti civili.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina anzitutto il ricorso dell’imputato, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte territoriale sminuito il concorso di colpa della vittima ed escluso ulteriori fattori di disturbo alla circolazione. Il motivo è dichiarato inammissibile perché generico e volto a sollecitare una diversa valutazione degli elementi fattuali.

La Corte ribadisce che le censure sulle asserite carenze argomentative dei singoli passaggi della ricostruzione fattuale non sono proponibili in sede di legittimità quando la decisione sia sorretta da un logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti a sollecitare la rilettura del quadro probatorio (richiamati Sez. V n. 8094 del 2007, Sez. I n. 41738 del 2011 e Sez. I n. 45331 del 2023).

Nel merito, la motivazione risulta logica e corretta in punto di diritto, avendo il giudice territoriale rappresentato la condotta di guida dell’imputato come antecedente causale predominante, tra gravissime inosservanze in punto di velocità, mancato rispetto della distanza di sicurezza e modalità del sorpasso, e come minimo il concorrente apporto eziologico della persona offesa. La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, che assolve al proprio compito anche attraverso la valutazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen. (richiamate Sez. IV n. 41702 del 2004, Sez. II n. 36104 del 2017 e Sez. III n. 6877 del 2016).

Quanto ai ricorsi delle parti civili, la Corte li dichiara inammissibili per carenza di interesse all’impugnazione. L’attenuante dell’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. rileva sul solo versante penalistico, quale criterio di moderazione del trattamento sanzionatorio, senza incidere sulla graduazione delle colpe concorrenti. Non esiste alcun vincolo per il giudice civile di seguire l’iter argomentativo del giudice penale sul contributo causale della persona offesa, poiché tale accertamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno (richiamate Sez. IV n. 17219 del 2019 e n. 14074 del 2024).

Tutti i ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in favore della Cassa delle Ammende. Nulla è liquidato in favore delle difese delle parti civili per le spese del giudizio di legittimità, in ragione della carenza di interesse a contrastare il ricorso dell’imputato, attinente al solo profilo della misura del trattamento sanzionatorio (richiamate Sez. II n. 29424 del 2017 e Sez. I n. 36686 del 2023).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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