Recidiva e tenuità del fatto nella guida senza patente (Cass. pen. Sez. IV n. 4157 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, perché in essa manca il requisito della non abitualità del comportamento: la condotta assume rilevanza penale, in forza della stessa fattispecie, solo nel caso di recidiva nel biennio, donde un’incompatibilità ontologica fra reato e art. 131-bis cod. pen. La recidiva è integrata tanto da un precedente giudiziario specifico quanto da una precedente violazione amministrativa, purché definitivamente accertata, senza che la contestazione debba riportare data e prova del definitivo accertamento. La tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, se eseguita prima della scadenza del termine assegnato alla difesa, non integra violazione del diritto di difesa né nullità, ove la parte non specifichi il concreto pregiudizio derivatone. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile in sede di legittimità, salvo che la determinazione della pena sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 16 aprile 2024, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 12 maggio 2022, aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di guida senza patente, condannandolo alla pena di un mese di arresto e a 2.300,00 euro di ammenda, oltre alle spese processuali.
Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente si era posto alla guida di un’autovettura in Teano senza aver conseguito la patente; analoga violazione era stata commessa in precedenza, come dimostrato dalla testimonianza di un ispettore e dalla documentazione acquisita. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la violazione della legge processuale per il tardivo invio della requisitoria della parte pubblica e, con un secondo motivo, la violazione della legge penale sostanziale e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva, alla particolare tenuità del fatto e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità richiamano il consolidato orientamento secondo cui la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, se eseguita prima della scadenza del termine assegnato alla difesa per il deposito delle proprie, non integra di per sé violazione del diritto di difesa né determina alcuna nullità. Spetta alla parte l’onere di specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, ad esempio la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o la complessità delle tesi avversarie.
Nel caso di specie le conclusioni della parte pubblica non erano argomentate e consistevano nella richiesta di confermare la decisione appellata: in difetto di una specifica attitudine a confrontarsi con i motivi d’appello, il loro sia pur tardivo deposito non incide sull’esito del giudizio e viene meno la configurabilità della dedotta nullità di ordine generale.
Quanto al secondo motivo, i riferimenti ai motivi a delinquere e ai pretesi limiti cognitivi risultano del tutto generici e irrilevanti. La recidiva nel biennio risulta correttamente contestata nella imputazione quale elemento costitutivo del reato. Il Collegio ribadisce che nel reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada la recidiva è integrata tanto dal precedente giudiziario specifico quanto da una precedente violazione amministrativa, purché definitivamente accertata, né è necessario riportare nella imputazione data e prova del definitivo accertamento.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte rileva che il ricorrente non si confronta con l’orientamento secondo cui la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente. Sussiste infatti incompatibilità ontologica fra la fattispecie, che presuppone già nella sua struttura la reiterazione della condotta, e la causa di non punibilità. Sicché, a prescindere dal percorso argomentativo della Corte territoriale, la decisione è conforme al dettato normativo.
Infine il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, poiché mira a una nuova valutazione della congruità della pena in sede di legittimità. L’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo quando la pena si discosti significativamente dal minimo edittale; i giudici di merito hanno ritenuto l’insussistenza di elementi idonei a mitigare una pena già prossima al minimo. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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