Ricorso per cassazione inammissibile per questioni non devolute al giudice di appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 4111 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deducono questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione. Tale preclusione opera per evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, essendo stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 416, comma 2, cod. pen. e 61-bis, 110 cod. pen., nonché art. 12 d.lgs. n. 286/1998, proponeva appello avverso la sentenza. La Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena inflitta. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato separatamente i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Con riferimento al primo motivo, concernente l’immotivato rigetto della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, avendo il giudice territoriale reso una motivazione congrua, evidenziando la tardività della richiesta formulata solo in udienza in assenza di un programma predisposto dall’UEPE.

Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata valutazione della collaborazione resa dall’imputato e al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, la Corte ne ha dichiarato la genericità e aspecificità, condividendo la disamina del giudice di merito che aveva escluso l’attenuante, avendo la confessione resa dall’imputato costituito una mera ricapitolazione di elementi già noti agli inquirenti, senza contribuire alla raccolta di prove decisive o all’individuazione dei referenti dell’organizzazione.

Il terzo motivo, concernente la sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 12 d.lgs. n. 286/1998, è stato dichiarato inammissibile in quanto la relativa censura non era stata avanzata in sede di appello. La Suprema Corte ha precisato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione. Tale principio risponde all’esigenza di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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