Correzione errore materiale in Cassazione non esclude riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 12869 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale in una sentenza di legittimità, disposta ai sensi della disciplina processuale applicabile, non altera il contenuto dispositivo della decisione, ma ne elimina un vizio di mera rappresentazione grafica, ripristinando la corrispondenza tra la volontà del giudice e il documento pubblicato. Tale procedimento correttivo presuppone una svista nella materiale estrinsecazione della decisione, non già un vizio nella formazione della volontà del Collegio. In materia di riparazione per l’ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen., la condotta del richiedente è ostativa al riconoscimento dell’indennizzo quando, per evidente e macroscopica negligenza, abbia ingenerato la falsa apparenza di una sua responsabilità penale, ponendosi in relazione di concausalità con l’adozione della misura. Nei reati associativi, le frequentazioni ambigue con appartenenti al sodalizio criminale, di cui il soggetto conosca la qualità, integrano colpa grave, purché il giudice ne motivi l’oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di contiguità.

Il Fatto

Il procedimento trae origine da un’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta da un soggetto che, indagato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per tentativo di estorsione aggravata, era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere e, successivamente, agli arresti domiciliari. Assolto in primo grado dal tentativo di estorsione e condannato per il concorso esterno nell’associazione mafiosa, l’interessato era stato in seguito definitivamente assolto anche da tale ultima imputazione.

La Corte d’appello di Palermo rigettava la domanda indennitaria, ritenendo la condotta del richiedente connotata da colpa grave, ostativa al riconoscimento del beneficio, per la stabile frequentazione con esponenti di spicco della consorteria mafiosa. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa.

La Motivazione della Corte

La Quarta Sezione Penale, nel confermare l’orientamento consolidato in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, ha ribadito che la nozione di colpa grave ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen. va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, abbia posto in essere, per evidente e macroscopica negligenza, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, sostanziandosi nell’adozione o nel mantenimento del provvedimento restrittivo.

Il giudice di legittimità ha precisato che l’accertamento demandato al giudice della riparazione è autonomo rispetto al giudizio di merito, dovendo verificare, con valutazione ex ante, se la condotta del richiedente abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, in un rapporto di “causa ed effetto” con la detenzione subita.

Con specifico riferimento ai reati associativi, la Corte ha richiamato il principio secondo cui le frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in traffici illeciti possono integrare la condizione ostativa, purché il giudice fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto alla qualità dei collegamenti con tali persone.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’ordinanza impugnata avesse fatto corretta applicazione di tali principi, valorizzando gli accertati e non contestati rapporti di stretta contiguità del richiedente con uomini d’onore, finalizzati alla conclusione di affari, nonché la richiesta di intervento rivolta a un soggetto di certa caratura criminale per il recupero di un credito. Tali elementi, pur non sufficienti per una pronuncia di condanna nel giudizio di merito, erano stati legittimamente posti a fondamento del diniego dell’indennizzo.

Con separata ordinanza, la medesima Sezione ha disposto la correzione dell’errore materiale della sentenza di legittimità, originata da una svista nel processamento dei dati dell’applicativo di deposito telematico, che aveva determinato la mancata pubblicazione della decisione in corrispondenza del corretto numero di procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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