Omissione contributiva sistematica integra bancarotta dolosa e documentale (Cass. pen. Sez. 5 n. 5921 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive, che aumenti ingiustificatamente l’esposizione debitoria della società e renda prevedibile il conseguente dissesto. Ai fini dell’elemento soggettivo non è necessaria la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare, essendo sufficiente la consapevolezza della natura dolosa dell’operazione e l’astratta prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa. L’omessa tenuta delle scritture contabili configura l’ipotesi “specifica” di bancarotta documentale, che richiede il dolo specifico di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e si distingue dall’ipotesi “generica”, che presuppone il rinvenimento e l’esame dei libri contabili ed è connotata dal dolo generico.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria, ha confermato la condanna di due imputati per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, in qualità, rispettivamente, di amministratore unico e di amministratore di fatto di una società dichiarata fallita nel 2015, che gestiva uno studio medico-odontoiatrico.

Agli imputati era contestato di avere sistematicamente omesso il versamento di contributi, imposte e ritenute fin dal 2003, generando un ingente debito verso l’erario e destinando la società al fallimento, nonché di avere sottratto, distrutto o falsificato i libri e le scritture contabili, o di averli comunque tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati, valorizzando la lettura congiunta delle sentenze di merito, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo argomentativo. Ha, quindi, rigettato la tesi difensiva della distinzione tra l’attività sociale e l’attività professionale individuale degli imputati, osservando che lo svolgimento abusivo di prestazioni odontoiatriche nei locali della società fallita fino al 2010 comportava necessariamente la prosecuzione dell’attività commerciale della stessa, in quanto non logicamente separabile dalla gestione dello studio ove l’attività era esercitata.

Con riguardo alla bancarotta documentale, la Corte ha chiarito che l’omessa tenuta delle scritture contabili integra la prima delle fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., connotata dal dolo specifico, distinguendola dall’ipotesi “generica” della contabilità tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, che presuppone invece l’accertamento condotto su libri effettivamente rinvenuti e richiede il dolo generico. Nel caso di specie, il dolo specifico è stato correttamente ravvisato nella finalità di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio per occultare l’esercizio non abilitato della professione e per non garantire l’integrità del patrimonio a tutela dei creditori.

Quanto alla bancarotta impropria da operazioni dolose, la Corte ha precisato che le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente da un fatto di maggiore complessità strutturale, quale una pluralità di atti coordinati, e devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. L’elemento soggettivo richiede la consapevolezza e volontà della natura dolosa dell’operazione e l’astratta prevedibilità del dissesto, non anche la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare.

In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come operazione dolosa del protratto e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l’esposizione debitoria, rende prevedibile il dissesto. Le doglianze difensive, meramente reiterative e prive di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, sono state dichiarate generiche e, come tali, inidonee a scalfire le conclusioni dei giudici di merito, con conseguente rigetto dei ricorsi e condanna al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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