Somme ai creditori irreperibili: nessun riparto supplementare nelle procedure ante riforma (Cass. civ. Sez. 1 n. 17670 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria di cui all’art. 150 d.lgs. n. 5/2006, in base ad un’interpretazione sistematica, trova applicazione anche alle procedure di amministrazione straordinaria. Ove instaurate prima del 16 luglio 2006, queste continuano ad essere regolate dalla legge anteriore, con conseguente esclusione della disciplina innovativa. Nel regime previgente, il deposito delle somme presso l’istituto di credito, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, l. fall., ha efficacia liberatoria per la procedura: le somme fuoriescono immediatamente dal patrimonio del fallito e dalla disponibilità del fallimento. Esse devono ritenersi definitivamente assegnate ai creditori indicati nel piano di riparto e, pertanto, non possono essere svincolate e ripartite fra gli altri creditori. Detta disciplina non viola l’art. 3 e l’art. 47 Cost., né l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU.

Il Fatto

La società, creditrice in una procedura di amministrazione straordinaria dichiarata negli anni Novanta, aveva chiesto al Tribunale l’assegnazione delle somme accantonate per i creditori irreperibili, ai sensi dell’art. 117, quarto e quinto comma, l. fall. nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 5/2006.

Il Tribunale di Piacenza, in composizione monocratica, rigettava l’istanza, ritenendo applicabile l’art. 117, terzo comma, l. fall. nel testo previgente, che non consente la ripartizione delle somme depositate nell’interesse dei creditori irreperibili. Il decreto di rigetto del reclamo ex art. 26 l. fall. è stato impugnato dalla società con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., basato su tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi, incentrati sulla denunciata violazione degli artt. 117 l. fall. e 150 d.lgs. n. 5/2006, nonché sulla questione di legittimità costituzionale delle norme applicabili. Ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., richiamando i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in materia, da ultimo affermati da Cass. Sez. 1, ordinanza n. 18571 del 08/07/2025.

La Corte ha precisato che il regime transitorio dell’art. 150 d.lgs. n. 5/2006, pur senza espresso riferimento, si applica anche alle procedure di amministrazione straordinaria nell’ambito della legge Prodi. Ne consegue che le procedure instaurate prima del 16 luglio 2006 restano regolate dalla legge anteriore, richiamata dall’art. 213 l. fall. (cfr. anche Cass. 27454/2024).

Il punto centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 117, terzo comma, l. fall. nel testo del 1942. L’ultimo inciso attribuisce al deposito delle somme presso l’istituto di credito un effetto liberatorio: le somme escono dalla disponibilità del fallimento e non possono essere oggetto di un nuovo riparto. Tale meccanismo esclude la possibilità di un riparto supplementare, che la nuova disciplina del 2006 invece ammette, ma presupponendo che le somme restino nella disponibilità della procedura fino alla scadenza del termine quinquennale.

La Corte ha infine ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, richiamando Cass. 36050/2021 e Cass. 4514/2019. Le somme depositate, dopo l’assegnazione, non possono formare oggetto di alcun diritto dei creditori rimasti insoddisfatti. Nessuna statuizione è dovuta per le spese, stante la mancata difesa delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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