Contestazione differita delle infrazioni da cronotachigrafo e decorrenza del termine (Cass. civ. Sez. II n. 2205 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle violazioni del codice della strada accertate mediante estrazione ed esame dei dati registrati nel cronotachigrafo, il termine di novanta giorni previsto dall’art. 201 cod. strada per la notifica del verbale di contestazione non decorre dalla data di commissione del fatto, né dal mero download materiale dei dati, ma dal momento in cui l’amministrazione completa le operazioni di verifica e di analisi necessarie ad accertare la sussistenza dell’infrazione. La contestazione differita è legittima quando la violazione sia emersa solo successivamente al controllo su strada, in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, secondo la deroga dell’art. 200, comma 1, cod. strada e dell’art. 384 reg. esec. cod. strada. Il vizio di motivazione derivante da un mero errore di richiamo normativo non determina la nullità della sentenza quando non incide in modo decisivo sul percorso argomentativo del giudice.

Il Fatto

Una società proprietaria di un automezzo proponeva opposizione avverso un verbale con cui le era stata contestata la violazione dell’art. 179, comma 2, cod. strada, per avvenuta circolazione del mezzo senza inserimento nel cronotachigrafo della carta personale del conducente. La violazione, risalente al 24.7.2018, era stata accertata il 18.8.2018, dopo l’esame dei dati estratti dal cronotachigrafo in occasione di un controllo effettuato il 30.7.2018.

Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 786/2022, respingeva l’appello, ritenendo tempestiva la notifica del verbale entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 201 cod. strada, decorrente dal completamento delle verifiche. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui resisteva il Comune con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la sentenza per avere il Tribunale richiamato l’art. 174, comma 8, cod. strada, anziché l’art. 179, comma 2, cod. strada oggetto di contestazione. La Corte riconosce l’effettiva incertezza introdotta dal richiamo, ma esclude che essa abbia avuto ruolo decisivo: il percorso argomentativo del giudice di merito era incentrato sulla decorrenza del termine di notifica, questione indipendente dalla specificità della violazione contestata. Il vizio non incide sulla motivazione, che consente di ravvisare le ragioni della decisione.

Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 201 cod. strada e dell’art. 14 legge n. 689 del 1981, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla commissione dell’infrazione. La Corte respinge la censura, richiamando il principio, affermato dai precedenti citati (Cass. n. 27702 del 2019; Cass. n. 7681 del 2014; Cass. n. 18574 del 2014; Cass. n. 26734 del 2011), secondo cui la data di accertamento non coincide con quella del fatto quando siano necessarie particolari indagini o analisi dei dati raccolti.

Tale principio è confermato in relazione alle violazioni accertate mediante estrazione dei dati del cronotachigrafo, in armonia con il Regolamento CE 561/2006 e con la circolare del Ministero dei Trasporti del 27.7.2011, prot. 15598 (Cass. n. 36429 del 2021). Il termine non può decorrere dal fatto, perché in quel momento la violazione è ancora ignota, né dal semplice download, poiché l’esame dei dati richiede un controllo su più giorni, non compiuto dagli agenti sul posto.

La Corte esclude che l’art. 14 legge n. 689 del 1981 sia applicabile, essendo derogato dagli artt. 200 e 201 cod. strada. La contestazione immediata è dovuta solo “quando è possibile”, e l’art. 384 reg. esec. cod. strada indica, a titolo esemplificativo, l’impossibilità in caso di accertamento in assenza del trasgressore e del proprietario. Nel caso concreto la violazione era emersa solo dopo l’esame dei dati, in assenza di entrambi e con l’autore dell’infrazione rimasto ignoto.

Il terzo motivo, che censurava l’accertamento istruttorio, è dichiarato infondato e in parte inammissibile, investendo un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il quarto motivo, subordinato, relativo alla mancata ammissione della querela di falso, è dichiarato assorbito: il termine sarebbe stato comunque rispettato anche accogliendo la diversa data di spedizione dedotta. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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