Nomina commissario ad acta per carta docente oltre termine (TAR Campania n. 4363 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è il rimedio esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo e nomina il commissario ad acta, che deve provvedere anche in assenza di stanziamento di bilancio o di disponibilità di cassa. La scadenza del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio non esime l’amministrazione dall’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali, trattandosi di obbligazione di natura fungibile e non essendo il ritardo imputabile alla parte ricorrente.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto a usufruire della c.d. carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per due anni scolastici, per un importo complessivo di € 1.000,00. L’amministrazione non aveva proposto impugnazione e la sentenza era passata in giudicato. A fronte dell’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente agiva in ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, riscontrando il rispetto dei termini previsti dagli artt. 114 e 87 cod. proc. amm. e l’avvenuta notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione resistente.

Nel merito, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio ha precisato che, anche nell’ipotesi in cui sia decorso il termine di due anni dalla pubblicazione della pronuncia per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, in ragione della natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, il giudice ha nominato sin da subito un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con l’obbligo di porre in essere tutte le iniziative necessarie per il pagamento, precisando che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendone equa l’applicazione nel caso concreto anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in € 500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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