Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Puglia n. 154 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso, formulata dalla parte ricorrente e seguita dall’adesione della parte resistente, determina la declaratoria d’improcedibilità, non residuando alcun interesse alla decisione. La sopravvenuta carenza d’interesse costituisce causa di improcedibilità del ricorso, rilevabile anche in considerazione della comune richiesta delle parti. Quando la parte resistente aderisce alla richiesta di declaratoria di improcedibilità formulata dalla controparte, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il permesso di costruire PDC-291-2016 del 19/03/2020, rilasciato dal Comune di Bari a favore di una società attuatrice, recante ad oggetto un progetto di ampliamento e cambio di destinazione d’uso di una struttura esistente per la realizzazione di una residenza socio-sanitaria assistenziale. La ricorrente contestava altresì il relativo atto di voltura e gli atti presupposti e connessi, ivi inclusi i pareri del responsabile del procedimento e quelli di conformità urbanistica del Consorzio ASI.
Con memoria depositata in data 24.12.2025, la società ricorrente dichiarava il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria d’improcedibilità. La parte resistente, con memoria del 14.1.2026, aderiva alla richiesta di declaratoria d’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, rilevato che nel presente giudizio veniva impugnato il permesso di costruire sopra indicato, unitamente agli atti presupposti e connessi, ha preso atto della memoria depositata dalla parte ricorrente in data 24.12.2025, con cui quest’ultima ha affermato il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso.
Il Collegio ha considerato che la parte resistente, con memoria depositata in data 14.1.2026, ha aderito alla richiesta di declaratoria d’improcedibilità del ricorso. Tale adesione ha rivelato l’assenza di contestazioni residue tra le parti in ordine all’esito del giudizio.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che, alla luce di tali manifestazioni processuali, il ricorso fosse senz’altro improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, non residuando più alcun interesse alla decisione. La declaratoria d’improcedibilità costituisce, in tali evenienze, l’esito naturale del giudizio, venendo meno il presupposto stesso della decisione nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale, in considerazione dell’adesione della parte resistente alla richiesta formulata dalla controparte. Tale circostanza ha giustificato il superamento della regola generale della soccombenza, orientando il giudice verso l’esercizio del potere di compensazione previsto dall’ordinamento processuale amministrativo.
Nota della Redazione
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