L’onere di confermare l’interesse al ricorso e l’improcedibilità d’ufficio (TAR Lombardia n. 4736 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il giudice dichiara d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse anche quando il ricorrente, regolarmente avvisato, non renda alcuna dichiarazione sulla persistenza dell’interesse alla decisione. Dal dovere di leale collaborazione ex art. 2 cod. proc. amm. discende un vero e proprio onere della parte di confermare l’interesse ad agire, ove il giudice abbia fondati elementi per ritenerlo venuto meno e abbia a tal fine fissato apposita udienza. Il comportamento processuale della parte costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., norma di chiusura del sistema che opera in raccordo con l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Lombardia il provvedimento della Prefettura di Milano, notificato il 13 marzo 2025, con cui era stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il decreto della Questura del 13.11.2024, recante sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Nel corso del giudizio emergeva un quadro sopravvenuto: il 4 luglio 2025 la Prefettura adottava un provvedimento di divieto di detenzione di armi ed esplosivi a norma dell’art. 39 del TULPS e il 5 novembre 2025 il Questore revocava, insieme alla sospensione, la licenza di porto di fucile. Con ordinanza presidenziale del 9 aprile 2026 il Tribunale chiedeva alle parti deduzioni sulla persistenza dell’interesse. Rispondeva solo la resistente, depositando documentazione il 24 aprile 2026. La causa era poi fissata in camera di consiglio con avviso che richiamava espressamente gli artt. 35 e 84 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 cod. proc. amm., che impone a giudice e parti di cooperare per la ragionevole durata del processo. Da tale previsione generale il Tribunale fa discendere un vero e proprio onere del ricorrente di confermare la persistenza del proprio interesse, quando il giudice abbia fondati elementi per ritenerlo cessato e fissi un’udienza dedicata a verificarne la permanenza.
Il fondamento normativo è individuato in due disposizioni: l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone di dichiarare il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione, e l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente di desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse.
La soluzione trova conforto nella giurisprudenza richiamata: il C.G.A.R.S., sentenza n. 435 del 2022, ha ritenuto legittima la declaratoria desunta da presunzioni a fronte di una comunicazione di cortesia rimasta senza risposta, valorizzando il principio di leale collaborazione e l’onere della difesa di insistere per la decisione in assenza di istruzioni. Nello stesso senso sono citate la sentenza del TAR Veneto n. 1010 del 2024, le sentenze del TAR Sardegna nn. 482 e 251 del 2025 e la sentenza del TAR Lombardia n. 2983 del 2026.
Su questa base il Collegio enuclea una fattispecie complessa: il più che fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse e la conseguente fissazione di udienza apposita; la regolare comunicazione dell’avviso, con precisazione delle conseguenze dell’una e dell’altra condotta; la mancata dichiarazione di persistenza o l’omessa comparizione del difensore. Ricorrendo tali elementi, il giudice deve dichiarare d’ufficio l’improcedibilità.
Nel caso concreto il ricorrente, anche dopo l’ultimo avviso, non ha dato alcun riscontro, né prima né durante l’udienza camerale. Il Tribunale qualifica tale contegno come univoco e integrativo della fattispecie dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della definizione in rito del giudizio.
Nota della Redazione
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