Dichiarazione di avvenuta notifica e onere di deposito della relazione di notifica a pena di improcedibilità (Cass. civ. Sez. 1 n. 3689 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente non allega l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c.; se invece l’impugnante dichiara, espressamente o implicitamente, che la sentenza gli è stata notificata, ovvero tale circostanza risulta eccepita dal controricorrente o emerge dal diretto esame delle produzioni o del fascicolo d’ufficio, si applica il termine “breve” ex art. 325 c.p.c. In tale ipotesi, il ricorrente ha l’onere di depositare, a pena di improcedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, salvo che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento. La dichiarazione di avvenuta notificazione costituisce manifestazione di autoresponsabilità e non è possibile sanare l’omissione con la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
Il Fatto
La società aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario con l’istituto di credito e, successivamente, aveva convenuto in giudizio la banca per sentir dichiarare l’usurarietà del finanziamento e la nullità di alcune clausole contrattuali. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione. Avverso la sentenza di secondo grado, la società aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato in via pregiudiziale la questione della tempestività del ricorso, rilevando che la società ricorrente aveva dichiarato nell’indice del ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata a mezzo PEC, senza però depositare la relazione di notifica. Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, tale dichiarazione integra un comportamento processuale rilevante, in quanto fa decorrere il termine breve per l’impugnazione.
La dichiarazione contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale idoneo a fondare la decorrenza del termine e, quale manifestazione di autoresponsabilità, impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Da ciò deriva l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione telematica. La Corte ha precisato che tale omissione non può essere sanata mediante la successiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
Nel caso di specie, la società ricorrente non ha assolto l’onere di deposito e il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha inoltre escluso che potesse trovare applicazione la cosiddetta prova di resistenza, considerato che la sentenza impugnata era stata depositata il 22.06.2021 e il ricorso risultava notificato solo il 27.09.2021, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.
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Nota della Redazione
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